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Condannato perché il suo blog era un giornale

Dopo circa due mesi dalla condanna del blogger Carlo Ruta, il giudice Patricia Di Marco ha da poco rilasciato le motivazioni della sentenza. Secondo il magistrato il sito online di Ruta era un giornale a tutti gli effetti e andava registrato in tribunale

A distanza di circa due mesi dalla condanna di Carlo Ruta per stampa clandestina, il magistrato del Tribunale di Modica ha rilasciato le motivazioni della sentenza che hanno portato alla sospensione delle attività del blog “Accadde in Sicilia” e all’obbligo di pagare un’ammenda di 150 Euro e di 5.000 Euro di spese giudiziarie da parte del curatore del sito web. La decisione del magistrato dello scorso giugno aveva destato molto scalpore nella blogosfera italiana, suscitando non poche critiche nei confronti della sentenza ritenuta iniqua e costituente un pericoloso precedente.

Secondo il giudice Patricia Di Marco, l’ormai famoso blogger siciliano si sarebbe macchiato del reato di stampa clandestina per aver diffuso materiale informativo e di opinione attraverso una testata non regolarmente registrata presso il tribunale competente, violando la legge sulla stampa del 1948 e la successiva integrazione del 2001. Nelle motivazioni della sentenza, il magistrato si dichiara concorde con un’ampia corrente giuridica secondo cui la legge n. 62 del 2001, «che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale “incriminato”».

Stando all’interpretazione giuridica del giudice Patricia Di Marco, dunque, «devono essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche online che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radiotelevisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note».

Nella lunga e circostanziata sentenza da poco diffusa, il giudice fornisce alcune considerazioni di merito sulla comunicazione online, ritenuta: «la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto». Elemento che, secondo il magistrato, dimostrerebbe come la diffusione di materiale online sia aperta a tutti, proprio come avviene per la stampa.

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  • marcello montuschi

    Che la signora giudice si informi e si aggiorni meglio!!! Un conto è quello che dice la legge, un conto è la sua interpretazione sensata e la sua applicazione. Per la signora è sufficiente che i post siano pubblicati con regolarità e che sia usata la parola “giornale” perchè un blog diventi qualcosa di più che la libera espressione del pensiero di un singolo e che sia quindi soggetto a tutte le varie normative di controllo previste per l’editoria… Un nuovo esempio di delirio di potere di un giudice scollegato dal senso comune! Spero che il povero Ruta faccia appello… e che si rivolga a Beppe Grillo per avere sostegno legale e morale.

  • gg

    Per chi volesse manifestare solidarietà:

    http://www.liberainformazione.org/news.php?newsid=4135

  • http://www.dmdwebstudio.com Delio

    E poi c’è ancora qualcuno che nega che in Italia si stia andando verso derive autoritarie… che schifo!

  • http://n.d. Paolo

    La magistratura in Italia è una scheggia impazzita… e questo dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che è urgente una riforma del sistema, sempre che non sia già troppo tardi…

  • http://francescatoblog.blogspot.com mario francescato

    Il giudice dice sostanzialmente tre cose.
    Prima. Ruta autodefiniva il suo sito un giornale. Vero.
    Seconda. Le notizie avevano carattere di periodicità. Inconsistente: qualsiasi cosa si scriva sul web ha carattere di periodicità (giornaliera, settimanale, mensile, quando capita).
    Terza. Comunque il giudice, bontà sua, distingue tra blog e giornale on line. Io distinguerei anche con i siti, ad esempio quelli aziendali.
    E aggiungerei anche il criterio della professionalità di chi scrive e della gratuità della prestazione. In questo senso il blog di Grillo non è un blog.
    Però il giudice lascia una via di scampo quando afferma che il blog, per essere tale, deve garantire a tutti possibilità di accesso e partecipazione. Su questo concordo.
    Un’ultima considerazione: il giudice fa richiamo a leggi del 1948! e del 2001, che rispetto alla attuale situazione delle pubblicazioni su internet sono tempi preistorici.
    Che dice il Governo Berlusconi? Ora che ha risolto tutte le emergenze lasciate da Prodi, potrebbe mettere mano alla vicenda, di cui si occupò male, a suo tempo l’ex sottosegretario Levi e bene, vedi a fianco sul mio blog, l’ex ministro Gentiloni.
    Credo che Berlusconi si intenda di new media e quindi non occorre che chieda consiglio al suo amico Putin.

  • http://www.dmdwebstudio.com Delio

    Berlusconi si intende di old-media, internet neanche sa cos’è (per fortuna), altrimenti probabilmente noi non saremmo qui a scrivere…

    Non è la magistratura una scheggia impazzita, i magistrati seguono delle leggi fatte dal parlamento. Quelli impazziti sono altri (forse sono furbi, impazziti sono gli italiani…).

  • Filoberto

    Non ho letto la sentenza, ma dall’articolo sembra di capire che molte cose siano poco chiare alla “giurisdizione italiana”, vuoi per incomprensione dell’organo giudicante, vuoi per la poca chiarezza delle leggi

    “assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale “incriminato”": questa frase presa da sola non ha nessun fondamento, esistono molti tipi di “stampe” e molti tipi di siti internet, vedere anologie grossolane e’ assai miope

    “forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia”: gradirei si fosse espressa in termini piu’ oggettivi e meno ingiustamente denigratori…
    la comunicazione tramite sito internet ha degli aspetti che vanno meditati con una certa prudenza, ma “insidiosi” sembra davvero pregiudiziale verso il mezzo

    da quel che si evince dall’articolo sembra che l’unico modo lecito di comunicare sia a bassa voce tra due persone…

  • http://francescatoblog.blogspot.com mario francescato

    Casualmente, proprio oggi ricevo una minaccia di adire le vie legali per aver pubbblicato sul mio blog la foto di una miss partecipante ad un concorso di bellezza.
    Per chi fosse interessato la vicenda è su http://francescatoblog.blogspot.com/2008/09/denunciati.html

  • http://www.globat.it Globat

    Una semplice e, spero, efficace obiezione da muovere a questo giudice sarebbe fargli constatare che difficilmente una singola persona potrebbe metter su e gestire un giornale, che sia esso cartaceo oppure on line. Il concetto di organizzazione di un’impresa è stato affrontato dal legislatore e, di fatti, è uno degli elementi per distinguere, ad esempio, l’impresa dal lavoratore autonomo. Allora, visto che ogni giornale ha un editore bisognerebbe chiedersi se può esistere un editore non strutturato e non organizzato. A mio avviso la risposta è semplice ed è no! La conseguenza è che il blog curato da una sola persona, non periodico, senza fini di lucro, ecc. non può essere considerato una testata giornalistica. Questo anche se il blogger definisce il proprio sito come “giornale” che non è necessariamente sinonimo di quotidiano potendo anche indicare (cito dal De Mauro) un “libro in cui si annotano giornalmente fatti di interesse pubblico o privato. Esempio, il giornale di viaggio”.

  • iome

    che dire? piano piano stanno mettendo le loro mani anche su internet … ecco perché non sono mai stato d’accordo con chi auspicava l’intervento dei giudici (o dello stato) per regolamentare la rete … il potere non aspetta altro di imbrigliare, regolamentare, censurare e piegare alle sue voglie la grande rete!

  • http://www.loziorso.com loziorso

    povera italietta