Distacco e trasferimento dall'azienda

Ci sono due situazioni che possono accadere nella carriera di quanti lavorano, ma soprattutto di chi opera in un ambiente aziendale, possibilmente nel settore dell’ICT: il distaccamento e il trasferimento dall’azienda madre.

Il distaccamento prevede lo spostamento temporaneo, di uno o più lavoratori, in un’altra realtà aziendale, per svolgere un determinato lavoro.

In tale situazione vanno comunque precisati alcuni dettagli: il primo è che il datore, nonostante lo spostamento, rimane quello dell’azienda principale, il quale dovrà ottemperare normalmente a tutti i suoi adempimenti.

Trattato all’interno del DLgs 276/2003 (art. 30 e 32), il distaccamento, nel caso in cui comporti lo svolgimento di una mansione differente da quella svolta sino a quel momento, necessità del consenso da parte del lavoratore stesso.

In ultimo, lo spostamento che superi i 50 km prevede l’evidenziare comprovate ragioni di natura tecnica, organizzativa, sostitutiva o produttiva che hanno comportato tale misura.

Al contrario, più articolata è la trattazione del trasferimento. Esso si verifica, infatti, nel caso in cui avvenga un cambiamento di titolare, che faccia seguito a una cessione contrattuale o a una fusione dell’azienda.

Il nuovo datore può infatti decidere di trasferire, della vecchia azienda, tutto il personale o una parte. In quest’ultimo caso si parla di trasferimento di un ramo d’azienda.

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