Nuove regole per il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Garante per la Privacy ha pubblicato le Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico, così da sfornare una prima tornata di regole relative al FSE in tutela della privacy dei cittadini assistiti. Viene ora indetta una consultazione pubblica
Il Garante per la Privacy ha pubblicato le Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico, così da sfornare una prima tornata di regole relative al FSE in tutela della privacy dei cittadini assistiti. Viene ora indetta una consultazione pubblica

«I dati sanitari di ogni paziente – patologie, interventi chirurgici, esami clinici, farmaci – raccolti in un documento elettronico consultabile dall’interessato e aggiornabile on line da medici, farmacisti, enti ospedalieri: il “Fascicolo sanitario elettronico” (FSE) potrebbe essere presto una realtà per tutti i cittadini italiani. L’Fse è già in via di sperimentazione in alcune regioni, per quanto manchi ancora una adeguata base normativa, e comporta il trattamento di informazioni delicatissime. È per questo che il Garante della privacy ha deciso di intervenire per fissare un primo quadro di regole a protezione dei dati e a garanzia delle persone». Con queste parole viene introdotto un intervento del Garante per la Privacy sul tema della salute online, intervento oltremodo opportuno e puntuale: il Web può fare molto per il mondo dell’assistenza sanitaria, ma i rischi a cui si va incontro non possono essere in alcun modo sottovalutati.

Gruppi come Microsoft e Google hanno manifestato da tempo l’intenzione negli USA di fornire servizi grazie ai quali il paziente può condividere facilmente con i medici le informazioni circa la propria cartella clinica e lo storico relativo alla propria situazione. In Italia si sta procedendo nella stessa direzione, pur con differenti modalità derivanti da un diverso approccio al mondo dell’assistenza sanitaria rispetto al sistema USA. Ora, però, c’è un lavoro comune da compiere per valutare un ambito tanto delicato ed allo stesso tempo cruciale per il futuro del comparto nell’incontro con la Rete: «Informativa comprensibile e dettagliata che metta i pazienti in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, elevate misure di sicurezza sono i principi sui quali si fondano le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” messe a punto dal Garante e pubblicate oggi in Gazzetta Ufficiale. Sul provvedimento – prima della sua adozione definitiva – l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica. Con la consultazione, che si concluderà il 31 maggio, l’Autorità intende acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati».

«Tali osservazioni e commenti potranno pervenire» spiega il Garante, «all’indirizzo dell’Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica fse@garanteprivacy.it».

Le “linee guida” dell’attuale intervento del Garante vengono riassunte in quattro punti principali:

  • Il fascicolo sanitario elettronico
    «Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad es., tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro»;
  • Il consenso autonomo e specifico
    «Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre, prevista la possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale»;
  • Informativa comprensibile e dettagliata
    «Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. L’informativa quindi con un linguaggio comprensibile e dettagliato, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, ecc»;
  • Le misure di sicurezza
    «La delicatezza dei dati sanitari trattati impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento».

L’intervento coinvolge comunque anche altri aspetti quali la regolamentazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati, la gestione dei dossier sanitari, il rapporto con entità estere, le notifiche al Garante ed altro ancora.

Ognuno di questi punti porta avanti elementi cardinali nella tutela della privacy del cittadino. Permane infatti la piena libertà di cogliere o meno al FSE, la libertà di oscurarne parte dei contenuti, la facoltà di condividere le informazioni con chi si desidera. Soprattutto, i dati verrebbero tenuti al di fuori della portata di assicurazioni, periti e datori di lavoro, così che l’utente possa avere garantita l’integrità della propria vita privata senza che la fuga di notizie sulla propria salute possa minare diritti o rapporti precostituiti.

Le parti interessate hanno diritto (ed il qualche modo il dovere) di far sentire la propria opinione entro il 31 maggio, così che le regole che accompagneranno la nascita del “Fascicolo sanitario elettronico” possano essere valide e complete fin dalla prima ora. In ballo c’è gran parte del futuro sistema sanitario nazionale, nonché una buona fetta del diritto di ogni individuo alla propria privacy. Ad una delle parti più intime della propria privacy.

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