Job Sharing, assunzione singolare ma possibile

Nell’analisi delle possibili tipologie di assunzione, analizziamo oggi quella forse più singolare, ma comunque possibile, e pertanto meritevole di attenzione.

Il nome è Job Sharing, in italiano “Contratto di lavoro ripartito”. In cosa consiste? Si tratta di un contratto speciale, per effetto del quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’unica e identica prestazione lavorativa.

I lavoratori assunti, operano sotto regime di part-time, ma la particolarità è che il contratto è unico per entrambi; non ne vengono stipulati due, come accadrebbe, invece, in una regolare assunzione part-time.

Altra particolarità è legata al fatto che, pur dividendosi la prestazione lavorativa, i lavoratori sono comunque responsabili interamente di quanto va portato a termine.

Passando alla forma del contratto, naturalmente, vista la particolare natura dell’assunzione, esso dovrà essere necessariamente in forma scritta. Al suo interno, andranno specificati i seguenti punti:

  • La misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori;
  • Il luogo di lavoro;
  • I parametri economici per ognuno dei due lavoratori.

Va tenuto conto di come, in ogni caso, i due lavoratori in oggetto possano cambiare liberamente tra loro la distribuzione degli orari di lavoro, purché quest’ultimo venga portato a termine.

Sotto il punto di vista della retribuzione, naturalmente questa sarà commisurata con il tipo di mansione svolta.

Come per gli altri post dedicati alle varie tipologie di assunzione, vi rimando, per una completa conoscenza, alla norma vigente; in questo caso, essa è contenuta all’interno del Decreto legislativo 276/2003, art.41-45.

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