Dimissioni dal lavoro, le modalità

Non lo si augura a nessuno ma può sempre capitare, nella propria vita professionale, di dover rassegnare le dimissioni. Esse sono definibili come:

l’atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.

La particolarità di quest’atto è rappresentata dalla totale volontarietà (pena l’annullamento) che entra in vigore dal momento in cui il datore ne viene a conoscenza. Questo può avvenire senza nessuna forma specifica: tramite testo scritto, ma anche oralmente.

Le dimissioni possono essere suddivise in due categorie principali:

  • Dimissioni per giusta causa: è possibile, in caso di palesi inadempienze del datore di lavoro, come il reiterato mancato pagamento della retribuzione mensile. Al lavoratore dimissionario per giusta causa spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, come se fosse stato licenziato. Egli può inoltre richiedere l’indennità ordinaria di disoccupazione;
  • Dimissioni incentivate: è il datore di lavoro, in qualche modo, ad “offrire” le dimissioni, offrendo una somma di denaro al lavoratore, che tuttavia gode sempre di libera scelta;

Lo scorso 5 marzo 2007, inoltre, il Governo italiano è intervenuto per combattere la pratica delle dimissioni in bianco.

In pratica, esse prevedevano la firma di una lettera di dimissioni, senza data, alla quale erano costretti i neo-lavoratori al momento dell’assunzione. Scopo della lettera è quello di allontanare il dipendente senza corrispondere alcuna indennità e per qualsiasi motivo.

Tale pratica, come detto, è stata cessata attraverso un intervento legislativo, che potete trovare spiegato al meglio all’interno dell’articolo “Dimissioni volontarie, sono valide solo online“.

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