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ADUC: Google fermi Easy Download

L'ADUC ha chiesto all'Antitrust un'ordinanza affinché Google sospenda tutte le pubblicità relative alle attività Easy Download. Nel documento si sottolinea come le promozioni siano infatti attualmente in auge sotto nuovo nome

Se fino ad oggi la posizione di Google nell’ambito della querelle Easy Download era stata defilata, quasi come una comparsa all’interno di un contesto burrascoso che vedeva però le responsabilità identificate altrove, ora Google è chiamata invece in causa in prima persona. L’ADUC, infatti, ha chiesto a Google di fermare a priori il problema ponendo un freno all’advertising con cui l’azienda Euro Content Ltd plasma le proprie truffe agli utenti.

Se la responsabilità di Google non appare diretta, è chiaro però l’uso strumentale che Easy Download fa del canale AdWords. La truffa, infatti, si basa sull’acquisto di spazi pubblicitari che accompagnano le query composte dagli utenti che cercano materiale gratuito da scaricare dal web. Gli annunci, però, non indirizzano sulla homepage Easy Download (ove è presente ogni specifica relativa all’abbonamento al servizio) ma a pagine interne presso le quali il download appare come gratuito. Scatta così il download inconsapevole ed i successivi solleciti per regolarizzare un abbonamento che l’utente non ha in realtà mai desiderato (qui i suggerimenti agli utenti per organizzare al meglio la propria strategia difensiva dopo aver subito la truffa).

L’Antitrust italiana ha già aperto un’istruttoria sulla base dell’originale denuncia ADUC, ma ora l’associazione per la tutela dei consumatori va oltre spiegando come la matrice truffaldina cambi forma ma non sostanza: «Nonostante l’Antitrust abbia aperto una indagine sulla vicenda Easy Download, la società Euro Content Ltd, proprietaria del sito, continua imperterrita nella condotta ingannevole e scorretta a danno dei consumatori: hanno semplicemente cambiato il nome della pagina ponte che conduce al loro sito che ora si chiama software-ora.com. Cercando infatti su Google i più famosi software da scaricare gratis (Open Office, Adobe Acrobat Reader, Vlc Mediaplayer, Opera, ecc. ecc.) il primo risultato della ricerca continua ad essere un link sponsorizzato (a mezzo del servizio Google Adwords) che tramite una pagina ponte conduce al sito Easy Download, dove senza informazione e senza volerlo ci si trova iscritti a questo servizio, venendolo a sapere solo quando arriva al proprio indirizzo di posta elettronica un sollecito per il pagamento di 96 euro con minaccia, in caso di non pagamento, di ricorrere alle vie legali».

L’ADUC precisa di aver quindi chiesto all’Antitrust un’ordinanza affinché si costringa Google Inc e Google Italia all’«immediata sospensione dei messaggi pubblicitari (link sponsorizzati) che conducono in maniera scorretta e ingannevole al sito Easy Download». Il file pdf della richiesta dell’ADUC riporta peraltro alcuni esempi di query nelle quali compare l’inserzione “Software-ora.com” con il link truffaldino verso il sito Euro Content.

Se vuoi aggiornamenti su ADUC: Google fermi Easy Download inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

  • eskimo

    sono perfettamente d’accordo con l’iniziativa di Aduc. Google se non cessa dal dare spazio a Easy download incorre in responsabilità indiretta…

  • Clod

    “L’ADUC precisa di aver quindi chiesto all’Antitrust un’ordinanza affinché si costringa Google Inc e Google Italia alll’«immediata sospensione dei messaggi pubblicitari (link sponsorizzati)…”

    Giacomo c’è una “L” di troppo in “alll’immediata sospensione…”. Ciao

  • http://www.webnews.it Giacomo Dotta

    Domo arigato

  • Enzo R.

    Grazie, Giacomo, per le tue preziose informazioni.

  • Dennis

    Ho fatto un esposto al Tribunale di Venezia in data 10 luglio 2010

  • eskimo

    dovresti essere così cortese da sintetizzarci le ipotesi di reato addebitate e a chi: truffa, condotta commerciale scorretta o altro. Nei confronti di Easy download o della fiancheggiatrice Google. O, poiche ora realizzo, che si tratta di un esposto denuncia hai descritto solo i fatti e lasciato al Giudice il riscontro della tipologia di reato… Grazie!

  • Dennis

    Sono uno dei tanti utenti che è caduto nella trappola del sito internet http://www.easydownload.info, riconducibile ad una società tedesca denominata Euro Content Ltd corrente in Frankfurtam Main (Germania) Quirinsstr. 8 D-60599 Fax: 39 06 60513297, E-mail: support@easydownload.info.
    In data 26 maggio 2010, navigando in internet alla ricerca di un programma VLC Media Player mi sono imbattuto sul sito easy-download.info tramite motore di ricerca google. Per poter scaricare il programma gratuitamente mi invitava ad inserire i miei dati e quindi fare una registrazione. Dopo essermi registrato ho ricevuto tramite posta elettronica una USERID e una PASSWORD per accedere al sito, credenziali che non utilizzavo per l?accesso in quanto ho avuto modo di scaricare il programma VLC Media Player dal portale intranet dell?Arma dei Carabinieri da cui dipendo.-
    Trascorsi una decina di giorni mi sono ritrovato nella casella di posta elettronica la mail di tale ?società? che mi inviava un avviso di pagamento di 96 euro in seguito alla registrazione al sito. La mail dice che non avendo eseguito recesso prima dei 10 giorni dall’avvenuta iscrizione sono costretto a pagare l’abbonamento annuale, intimandomi oltretutto di farlo rispettando i tempi di scadenza dell’avviso pena pagamento di mora con interessi che comprendono anche le spese di rappresentanza legale. Detto ciò , provavo diverse volte a contattare il numero della società senza ricevere alcuna risposta.-
    La homepage del sito spiega che il servizio commercializzato consiste nella possibilità di scaricare programmi, molti dei quali in realtà gratuiti. Per accedere ai servizi di download l’utente deve registrarsi al sito e diventarne socio, accettando di pagare per un anno di servizio una somma pari a euro 96,00. Ma gli utenti che arrivano al sito tramite una ricerca su Google di software gratuito non transitano dalla homepage e vengono reindirizzati direttamente alla pagina di registrazione, decisamente meno chiara della homepage.
    La società che gestisce il sito ha infatti acquistato da Google il servizio Adwords, che consente di far apparire il proprio link al primo posto dei risultati di ricerca; accade dunque che cercando ad esempio su Google il software VLC Media Player il primo risultato conduca, tramite una pagina ponte, proprio alla pagina di registrazione del sito Easydownload.
    A quel punto l’utente che sa bene che il software è gratuito si registra senza prestare troppa attenzione al sito nel quale è finito, immaginando che sia una registrazione gratuita come avviene spesso per molti siti che consentono di scaricare materiale gratuitamente.
    La sorpresa però si nasconde proprio fra i caratteri del modulo di registrazione che nascondono i dettagli chiave grazie a una tenue colorazione.
    Solo quando e’ ormai passato il termine per esercitare il diritto di recesso ci si vede arrivare un sollecito di pagamento:
    ?Gentile signore, la ringraziamo per l’iscrizione a pagamento effettuata da http://www.easydownload.info/register/4. Non avendo fatto ricorso al diritto di recesso di 10 giorni, siamo lieti di poterla annoverare tra i nostri clienti per il portale di download premium http://www.easy-download.info.
    Ai fini della preparazione e dello svolgimento dei nostri servizi ci permettiamo di inserire in fattura le tariffe di utilizzo concordate sulla base del seguente prospetto:
    Accesso per 12 mesi a easy-download.info – 96,00 EUR
    Periodo di validità: 26/05/2010 – 26/05/2011, pagamento secondo le condizioni commerciali dell’anno precedente.
    Importo dovuto 96,00 EURO?
    E’ quindi solo al ricevimento di questa mail che l’utente comprende di aver sottoscritto un contratto. La pratica commerciale e’ a mio avviso ingannevole e scorretta, poiché l’utente non si aspetta certo di dover pagare per scaricare un programma gratuito, ne’ sceglie di andare sul sito Easydownload ma ci viene condotta da una pagina ponte ?tranquillizzante? e a volte capace di ingenerare confusione, la pagina ponte relativa al famoso software Adobe Acrobat Reader ha gli stessi colori del sito ufficiale di Acrobat.
    I solleciti successivi portano gli utenti allo sconforto e, in qualche caso, all’indebito pagamento. A tal riguardo, si ricorda che in base agli articoli 52 e 53 Codice del consumo, relativi ai contratti a distanza, la società ha l?obbligo di inviare idonea informativa per iscritto al cliente, per metterlo a conoscenza dei dati dell?imprenditore e degli estremi del contratto. Il sistema utilizzato, che non consente un effettivo riscontro dei dati inseriti, è particolarmente insidioso, poiché atto a trarre in inganno il consumatore; chiunque,infatti, potrebbe registrarsi per conto di persone inconsapevoli che si vedrebbero recapitare innumerevoli solleciti di pagamento.
    Navigando nel sito, mi sono imbattuto in una singolare precisazione: « Il Fornitore del Servizio accetta, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 64 del D. Lgs. 6 settembre 2005, nº 206 che tale comunicazione possa essere inoltrata esclusivamente via E-mail all’indirizzo recesso@easy-download.info, senza necessità di conferma mediante invio di successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore del Servizio provvederà a confermare per E-mail la ricezione della comunicazione ».
    Si tratta di una deroga del tutto illegittima ed arbitraria che, con il falso intento di agevolare e semplificare l?esercizio del recesso, appare idonea a ingannare i malcapitati clienti. A questo punto, viene da domandarsi se si tratti di semplici coincidenze o piuttosto di un grossolano tentativo, artificiosamente creato, di realizzare una vera e propria truffa telematica.
    Aggiungo inoltre di aver effettuato una ricerca sul sito http://WWW.WHOIS.NET dove ho potuto constatare che il sito easy-download.info è stato creato in data 8 marzo 2010 e registrato in forma anonima a Scottsdale (ARIZONA) con il seguente codice ID alfanumerico: CR43494499 e il seguente indirizzo di posta elettronica: EASY-DOWNLOAD.INFO@domainsbyproxy.com.-

    Per riassumere, questa a mio avviso la dinamica della pratica commerciale scorretta e ingannevole:
    1) Eurocontent apre il sito internet http://www.easy-download.info/
    2) Crea una homepage chiara e trasparente, che pero’ verra’ consultata solo da chi accede direttamente al sito;
    3) Eurocontent compra da Google il servizio Adwords, comparendo quindi con le chiavi di ricerca individuate e indicate a Google (nomi di software scaricabili gratuitamente) come primo link nella pagina dei risultati per quella determinata ricerca;
    4) il link pubblicizzato a pagamento su Google conduce ad una pagina ponte che induce l’utente a proseguire la navigazione per scaricare gratuitamente il software;
    5) Nella pagina ulteriore si accede alla pagina di registrazione del sito easydownload;
    6) L’utente, certo che il software e’ gratuito si registra senza prestare attenzione al sito sul quale si trova, e senza leggere le clausole scritte in caratteri piccoli, poco evidenti (grigio su bianco);
    7) Una volta registratosi riceve una mail con le credenziali per l’accesso, mail che non contiene alcun riferimento all’onerosita’ della registrazione;
    8) Solo dopo che sono decorsi i termini per l’esercizio del diritto di recesso Eurocontent richiede il pagamento del servizio. Solo ora dunque, gli utenti scoprono di essersi registrati su un sito a pagamento.
    9) L?esistenza della predetta società è alquanto scettica in cosniderazioine del fatto che:
    a) E? stata creata in forma anonima attraverso il sito domainsbyproxy.com nello stato dell?Arizona;
    b) La sede è a Frankfurtam Main (Germania) Quirinsstr. 8 D-60599;
    c) Il c/c SK4375000000004010885058 è stato aperto in Slovacchia.-

    Per quanto sopra indicato lo scrivente deposita il suddetto esposto a codesta A.G, al fine di accertare se vi siano o meno responsabilità penali a carico della fantomatica società, ed in caso favorevole fornisce sin d?ora la volontà di proporre eventuale denuncia querela per i reati ravvisabili nei confronti dei soggetti che venissero identificati quali responsabili di reato.

    Chiede di essere informato in caso di archiviazione

    Si allega alla presente la documentazione inviata via fax dallo scrivente in data 07/07/2010 all?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato significando che la predetta Autorità ha già ricevuto molteplici segnalazioni in merito e ha intrapreso un?attività d?indagine intesa a verificare il comportamento tenuto dalla ?società? in questione.-

  • eskimo

    Grazie, grazie tante: hai pubblicato l’intero esposto alla magistratura penale per il riscontro di ipotesi di reato. Vedo che ti sei aiutato con argomenti contenuti anche nell’ottima denuncia di ADUC.
    Se non demordono (e non demorderanno)anche questa iniziativa è da intraprendere. Per ora ci siamo limitati a repliche di diffida e a denunce all’antitrust (che hanno sortito un certo qual effetto: apertura di pratica a tutela). Ma anche il ricorso all’esposto denuncia va tenuto a mente. Grazie a nome dei molti malcapitati.
    In bocca al lupo (crepi). Facci sapere gli esiti a noi che siamo riuniti in un Gruppo di contrasto a questi farabutti su facebook “NON PAGATE EASY DOWNLOAD”.

  • Maestro Pomponi

    Ciao a tutti, sono anch’io caduto in questa ingannevole registrazione, dando peraltro dati veri (persino il numero di telefono). “NON PAGATE”, non intendo pagare per un servizio di dubbia utilità; al primo sollecito ho mandato una email di risposta per negare qualsiasi volontà di usufruire del loro “servizio”. Questa è la mail che ho spedito facendomi aiutare dal mio legale:

    Gentili signori
    Con Vostra comunicazione del 26 giugno 2010 da me vista solo oggi, mi chiedete il pagamento di un importo pari ad Euro 96,00 quale corrispettivo di un presunto abbonamento ad un Vostro servizio internet.

    Vi comunico che non intendo provvedere ad alcun pagamento, non avendo mai stipulato un contratto a pagamento con Voi e non avendo mai utilizzato un Vs servizio internet.
    Ad ogni buon fine prendo atto solo in data odierna della Vs convinzione di avere stipulato con me un contratto a pagamento e del mio diritto di recesso dallo stesso, non avendo mai ricevuto alcuna valida comunicazione contrattuale riportante tali informazioni, pertanto in via cautelativa Vi informo che intendo recedere, e/o richiedere l’annullamento di un eventuale contratto da me non voluto.

    Ai sensi della normativa sulla privacy Vi intimo la immediata cancellazione dei miei dati personali dai Vs archivi, rifiuto il consenso a qualsiasi trattamento dei mei dati, ed inoltre Vi diffido dall’utilizzare in qualsiasi modo gli stessi nonchè l’indirizzo IP da me mai comunicato.
    Riservandomi ogni azione a tutela della mia ed altrui privacy e buona fede.

    Distinti saluti

    ho ricevuto in risposta a questa email un’altro sollecito, (quindi è una risposta di un sistema automatico), Comunque era importante dare una disdetta.
    Da ora ignorerò qualsiasi email da costoro. In caso di di raccomandata scritta valuterò col mio avvocato l’azione.
    Mi sono iscritto all’ADUC
    Ciao a tutti
    Maestro Pomponi

  • diablo

    già inviato il mio commento ma non so se sarà publicato sono dei delinquenti che truffano le persone mentre passa il tempo continuano a inviare solleciti di pagamento non dovuti dovrebbero fermarli subito.
    Grazie

  • eskimo

    Per i malcapitati:
    seguite le istruzioni difensive del legale Mario meucci (da fb “NON PAGATE EASY DOWNLOAD”

    Riepilogo illegittimità/nullità dello pseudo-contratto con Euro Content (e argomentazioni di diffida)

    Di seguito sintetizzo le ragioni e/o le argomentazioni per cui il contratto con E.D. (Euro Content) può essere considerato nullo o comunque disdettabile (non entro 10 gg. ma) entro 90 gg. Disdetta da notificare dagli utenti tramite A/R cartacea o PEC (non con semplice mail che non ha valore probatorio), contenente altresì diffida da solleciti e da insistenza nell? utilizzo di dati personali, ai sensi della legge italiana sulla Privacy (d.lgs. n. 196/2003).

    1.Innanzitutto dai malcapitati utenti non va fatta alcuna ammissione (visto che con l?avversario con cui si ha a che fare, giocare ?sporco?come loro a fini difensivi è lecito!) di aver ricevuto la e-mail successiva alla cd. registrazione, tramite il cui allegato in PDF, Euro Content illustra le Condizioni Generali di Vendita (cioè il criptico e non aperto acronimo C.G.V. linkato nel form di registrazione).
    Il che è agevole, perché non avendo inoltrato A/R o PEC, Euro Content non possiede prova alcuna dell?avvenuta ricezione da parte degli utenti;

    2. Negando l?avvenuta ricezione della e-mail con il PDF di cui al punto 1), il loro pseudo contratto diventa rescindibile non già entro 10 gg. ma entro 90 gg. ? per carenza di ricezione/cognizione in capo all?utente di adeguata informativa da parte di Euro Content, obbligatoria ai sensi dell?art. 53 del Codice del consumo, in ordine alla natura e tipologia del presunto servizio offerto e relative caratteristiche e costi, cioè a dire una informativa, non solo dovuta ma provvista dei requisiti richiesti dagli art. 52 e 53 del Codice del consumo (D.lgs. 206/2005 e successivi aggiornamenti) che prescrive tassativi obblighi di di contenuto informativo per il destinatario del contratto a distanza, il quale da tale informativa deve risultare edotto del contratto da stipulare onde manifestare un consapevole consenso.
    A Euro Content pertanto va eccepito ? una volta sostenuta la non ricezione della mail di conferma dell?informativa in questione – che il termine del recesso accordato al consumatore non è, in tale ipotesi, tanto di 10 gg. ma di 90 gg. decorrenti dal giorno in cui tale informativa viene effettivamente e correttamente fornita (e Voi ne sareste ancora in attesa!). Dispone infatti l?art. 65, commi 3 e 4 del precitato codice che: «3.Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso». Nella diffida che indirizzerete (unica e sola comunicazione, senza intrattenere alcun ulteriore contatto!) ad un loro sollecito, dite quindi che è la prima incredibile richiesta che ricevete ? carente qualsiasi anteriore comunicazione ai sensi di legge ? e che se volessero sostenere che un contratto, carente di informativa, si è comunque instaurato, Voi lo rescindete espressamente con la presente A/R, in quanto rientranti nel termine dei 90 gg.

    3. Altri motivi per cui il contratto capestro è nullo, risiedono nel fatto che:
    3.1. i principi generali di diritto inibiscono ad una sola delle parti ? come ha fatto Euro Content ? di fissare ?unilateralmente? quella che è la data di conclusione dell?eventuale contratto.
    La data viene fissata da Euro Content, non ?consensualmente?, ma ?unilateralmente? e viene presupposta in quella della cd. registrazione, mediante spunta a flag, su di un ?form? carente di evidenziazione, secondo correttezza e buona fede, del palese, inequivoco carattere oneroso del download (addirittura implicante, secondo loro, la sottoscrizione di un contratto biennale per scaricare software freeware).
    Pertanto a voler essere benevoli e prendendo in considerazione, per mera ipotesi discorsiva, la sussistenza di un contratto al riguardo, la data di conclusione ? in mancanza di una sottoscrizione scritta inequivocabile da parte dell?utente, di cui non può dirsi assolutamente sostitutiva una frettolosa spunta a flag apposta in un form in cui compare un incomprensibile C.G.V. per indicare quello che è l?oggetto imprescindibile del contratto di vendita ? può solo farsi desumere, in caso di contenzioso, dal comportamento concludente di scaricamento di almeno un software da parte dell?utente. Pertanto per coloro che si fossero solo registrati e non avessero fatto alcun download (e ce ne sono non pochi!), l?ipotetico contratto non sarebbe venuto assolutamente ad esistenza.
    3.2. In ogni caso coloro che, invece, dopo essersi registrati hanno scaricato software freeware, possono legittimamente addurre l?annullabilità dello pseudo-contratto perché il loro ipotetico consenso è affetto da errore ex art. 1431 c.c. ovvero carpito con dolo ex art. 1439 c.c. (mediante omissioni, artifici e raggiri).
    Quanto agli elementi indiziario-probatori dell?errore compiuto da coloro che si sono registrati nel form nella convinzione di gratuità del download di software freeware ? convinzione anche da E.D. indotta per carente comportamento trasparente che avrebbe loro imposto, invece, di rendere inequivocabilmente percepibile e notorio il carattere oneroso del download stesso – milita indubbiamente in tal senso la macroscopica sproporzione tra l?esigenza contingente di un occasionale scaricamento – sotto urgenza di un download di un software freeware momentaneamente utile (es. per lettura di un file PDF o visualizzazione di una clip) ? e la sottoposizione coattiva e capziosa ad un oneroso vincolo (addirittura di durata biennale con pagamento annuale anticipato), nella impensabile veste di soci sostenitori? della loro deprecabile iniziativa. Solo dei mentecatti avrebbero potuto operare questa scelta, in forma volontaria e consapevole. E la stragrande maggioranza degli internauti non lo sono!

    4. Infine, non rilevano in alcun modo ? in quanto non provviste di natura probatoria ? le segnalazioni provenienti da E.D. di aver registrato i Vs. IP (dinamici, quindi mutevoli ad ogni connessione) ovvero addebitanti il fatto dell?essere stato cliccato il loro link di attivazione, né l?addebito di aver utilizzato login e password da loro forniti nella stessa e-mail per lo scaricamento: sia perché avete espressamente negato di aver ricevuto quella fantomatica e-mail, sia perché non è possibile da parte loro provare incontrovertibilmente (ma solo in via presuntiva) che il titolare della posta elettronica sia stato la persona che ha aperto quella e-mail e fatto uso delle parole chiavi (userid e simili) per i downloads, stante il fatto che può essere stato un minore della famiglia, una domestica di transito, ecc.
    Insomma ci sono buoni motivi per stare tranquilli.

    Coloro che non hanno ancora indirizzato a Euro Content una A/R di recesso, a fini cautelativi, entro i 90 gg. dalla registrazione, debbono farlo, utilizzando, con adattamenti al caso specifico, le argomentazioni riferite ai precedenti punti 1-4 (più diffusamente reperibili nella Sezione ?Modelli?).

  • http://www.trekkingcilento.it Pietro Faniglione

    La stessa storia! a maggio volevo scaricare GRATIS VLC per guardare un film
    e pensavo gratis!!! ma dopo alcuni giorni mi giunge una e-mail che recita: è scaduto il termine di recesso… NON PUOI PIU RECEDERE!!! IN POCHE PAROLE NON HAI SCELTA …DEVI PAGARE!!! MA SE AVESSI CHIUSO INCONSAPEVOLMENTE UN CONTRATTO DI 100.000,00 CON QUESTO INGANNO DEL GRATIS!!! MA ADESSO COSA DEVO FARE ??? PAGARE ??? MI E ARRIVATA ANCHE RACCOMANDATA DI SOLLECITO SCRITTA!!!

  • sutto alessandro

    anche con me Euro Content sta tentando una truffa ma da me non avrà ne soldi
    ne lettera di recesso perché non ho fatto nessun contratto.
    penso che si siano inseriti in un mio contatto con il giornale la repubblica
    e che quando ho visto qualcosa di strano ho prontamente interrotto