ACTA: storia, retroscena e conseguenze
Tutto quel che bisogna sapere sull'ACTA: l'origine, la storia, il ruolo dell'Italia, le possibili ricadute sulla Rete, i rischi e le opportunità.
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ACTA: l’impatto sulla Rete
L’ACTA è oggetto di protesta poiché identificata come un potenziale bavaglio internazionale alle libertà degli utenti. Sebbene di per sé il testo sembri garantire appieno le libertà attuali, l’idea che fomenta le sommosse che si stanno accendendo ovunque (anche in Italia) è quella di un documento che formula un nuovo compromesso tra due diritti: il diritto d’autore ed il diritto alla libertà di espressione. L’ACTA è vista all’interno di una dicotomia tra forti pericoli ed importanti opportunità, ma la verità sta probabilmente ancora una volta nel mezzo: il mancato dialogo tra le parti rischia però di trascinare il discorso su piani sbagliati sulla base di vaste incomprensioni. Approfondendo la questione con le diverse parti in causa è questo quel che più ci ha colpiti: l’enorme distanza tra le posizioni, l’apparente inconciliabilità dei diversi approcci. Lo scontro sarà consumato per forza di cose, poiché in ballo vi sono due modi opposti di guardare alla medesima problematica.
Un aspetto ulteriore da sottolineare è il fattore tecnico relativo alle tempistiche (e quindi alle modalità) di intervento in caso di acclarata violazione. Recita l’art.27:
Le parti assicurano che la propria normativa preveda le procedure di esecuzione di cui alle sezioni 2 (Esecuzione in ambito civile) e 4 (Esecuzione in ambito penale) in modo da consentire un’azione efficace contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambiente digitale, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e strumenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni
La rapidità dell’azione spesso fa a pugni con la lentezza (organica, logica o cronica che sia) dell’azione della magistratura. Imporre rapidità di intervento potrebbe incoraggiare un’attuazione dell’ACTA formulata in modo da aggirare la giurisprudenza con modalità più o meno dirette, più o meno forzate, più o meno proporzionate? La rapidità potrebbe essere una cattiva consigliera. E potrebbe essere un tarlo pericoloso nel modo in cui l’ACTA viene accolta ed adottata nei vari paesi aderenti. La Commissione Europea, nella persona di Neelie Kroes, si è prodigata a sottolineare come l’ACTA non preveda adeguamenti normativi, non limiti le libertà attuali degli utenti e non esponga i cittadini a pericoli di qualsivoglia natura. Al tempo stesso quel che non è stato detto è il fatto che i paesi membri abbiano facoltà di cambiare le proprie prospettive, intervenendo con finalità precise ed indicate nel documento. Così come espresso direttamente dal documento ACTA, ancora una volta sull’articolo 27:
Le parti possono disporre, conformemente alle proprie normative e regolamentazioni, che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare a un fornitore di servizi on-line di comunicare rapidamente a un titolare di diritti informazioni sufficienti per identificare un utente il cui conto sarebbe stato utilizzato per una presunta violazione, purché tale titolare di diritti abbia già presentato una denuncia, sufficiente a livello giuridico, di violazione di un marchio, di diritti d’autore o di diritti simili e tali informazioni siano ricercate ai fini della tutela o dell’applicazione di tali diritti. Tali procedere sono applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime, incluso il commercio elettronico, pur tutelando, conformemente alla normativa delle parti, la concorrenza legittima e i principi fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e privacy
Trattasi di un passaggio fondamentale. In questo articolo, infatti, da una parte l’ACTA gira ad ogni singolo paese la responsabilità dell’identificazione degli strumenti necessari per intervenire sui casi specifici (pur senza imporre obbligo alcuno), mentre dall’altra chiede che tali strumenti non siano d’ostruzione invece alle attività legittime. In mezzo vi sta sempre e comunque il passaggio giuridico (o comunque una procedura accreditata nella fattispecie come equipollente, il che sembra poter rappresentare in Italia una malcelata apertura ad una maggior responsabilizzazione dell’AGCOM) che certifica il possesso di un diritto e chiede la relativa soppressione coatta della violazione. L’ACTA vuole che i paesi aderenti possano mettere in ballo strumenti per poter chiudere un sito, colpire un contravventore, interrompere la raccolta fondi di attività online illegali. Strumenti per agire, colpire, portare a casa il risultato. La cosa però significa impedire tanto ad un Anonyupload quanto ad un Wikileaks di raccogliere denaro della propria community e lo scontro sui principi torna pertanto a farsi protagonista della contesa: chi ha il diritto e l’ardore di sancire il distinguo tra giusto e sbagliato, tra lecito e illecito, tra opportuno e inopportuno? L’ACTA apre un ventaglio di possibilità, insomma, ma spetta ai singoli stati portare il principio in applicazione. SOPA, PIPA, FAVA, Hadopi ed altri provvedimenti similari vanno pertanto visti in quest’ottica. Ed anche il caso Megauploadsembra essere fin da oggi una anticipazione di quel che accadrà.






