UE, niente copyright per software e API

Le componenti funzionali di un software non possono essere protette dal diritto d'autore: lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE.
Le componenti funzionali di un software non possono essere protette dal diritto d'autore: lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE.

I linguaggi di programmazione, le Application Programming Interfaces (API), ed altri aspetti legati allo sviluppo di software, quali i nomi delle funzioni oppure le istruzioni che le compongono, non possono essere protette dal diritto d’autore: è questa la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale si è pronunciata sul caso SAS contro World Programming Limited in merito alla denuncia della prima nei confronti della seconda per presunte violazioni di copyright mediante lo sviluppo di un software analogo al proprio.

Nello specifico, SAS fornisce ai propri utenti una serie di strumenti utili nell’analisi di dati, adoperati nel settore delle statistiche in svariati campi. WPL ha dunque deciso di riprenderne alcuni dei tratti principali, senza tuttavia accedere al codice sorgente del software in questione: agli sviluppatori è bastato sfogliare il manuale fornito da SAS ed acquistare una regolare licenza d’uso per effettuare alcuni test, dopo di che sono stati in grado di realizzare con le proprie mani un’applicazione il cui modus operandi è risultato del tutto uguale al prodotto della prima società.

Il software di WPL è dunque in grado di fornire gli stessi output di quello di SAS a parità di input e ciò ha indetto quest’ultima a muovere guerra contro la prima, chiedendo alle autorità di verificare le proprie accuse. I giudici, però, hanno ritenuto nulle le motivazioni additate dall’accusa ed hanno così sentenziato: «chi acquista una licenza software ha il diritto di osservarlo, studiarlo e testarne le funzionalità al fine di determinare quali siano i principi di funzionamento di ogni elemento del programma». L’UE, poi, ha ribadito come non sia possibile per gli sviluppatori imporre licenze che ostacolino tale diritto, in quanto queste sono da ritenersi del tutto nulle.

Le caratteristiche funzionali di un software, insomma, secondo la Corte di Giustizia Europea non sono in alcun modo brevettabili oppure eleggibili per ricevere la protezione garantita dal diritto d’autore. Una sentenza, questa, che potrebbe fare eco negli Stati Uniti, ove il caso Google contro Oracle continua a tenere banco, coinvolgendo due delle principali aziende del mondo tecnologico e cifre economiche a diversi zeri.

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