Telefonia: nessuna penale per il cambio operatore

Il Ministero dello sviluppo economico smentisce che il disegno di legge sulla concorrenza vada a reintrodurre le penali per chi recede da un contratto
Il Ministero dello sviluppo economico smentisce che il disegno di legge sulla concorrenza vada a reintrodurre le penali per chi recede da un contratto

La recente approvazione del disegno di legge sulla concorrenza non prevede in nessun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. La smentita all’ipotesi della reintroduzione delle penali in caso di recesso anticipato, emersa da una prima analisi del disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi, arriva direttamente attraverso un comunicato stampa ufficiale del MISE (Ministero dello sviluppo economico).

Il MISE, spiega, infatti, che la norma inserita nel disegno di legge non cambia le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolate dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite). La nuova norma, fissa invece, in primo luogo un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Inoltre, stabilisce che le eventuali penali, già comunque esistenti nelle promozioni, devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. Nei dettagli, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. L’operatore dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle Comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.

Infine, la nuova norma approvata impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.

In sintesi, il MISE sottolinea che l’effetto della nuova norma è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente. Comunque, tutto quello che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza ed anzi le pratiche commerciali già in essere saranno soggette a vincoli più stretti a tutela del consumatore.

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