Il contratto di formazione

Dopo aver analizzato, con vari approfondimenti, quasi tutte le tipologie di assunzioni, ci soffermiamo oggi sul contratto di formazione.

Fa parte della categoria dei contratti di lavoro subordinato, ed è solamente a tempo determinato; ad esso, inoltre, si legano una serie di caratteristiche.

Innanzitutto è solitamente rivolto ai lavoratori più giovani, alle prime armi, i quali, secondo la legge dovranno ricevere, oltre alla consueta retribuzione, anche una formazione professionale adeguata.

Che cosa si intende? Non basta l’affiancamento al giovane di un collega più esperto, e nemmeno sono sufficienti nozioni teoriche e scambi di esperienze. È necessario, infatti, che all’apprendista venga riservata una posizione lavorativa conforme alla mansione che andrà poi a svolgere in caso di assunzione definitiva.

Il contratto di formazione, inoltre, necessita di forma scritta ad substantiam, in caso contrario il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato.

In chiusura, una doverosa differenziazione tra questa tipologia di assunzione e quella facente riferimento al contratto di apprendistato. Pur facendo parte della stessa categoria, l’opzione che stiamo trattando ha una durata tassativa (12 o 24 mesi) e prevede che, prima dell’ingresso fisso in organico, il lavoratore abbia compiuto almeno il 60% di quanto svolto dai suoi colleghi assunti nei 24 mesi precedenti.

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