Il punto è questo: non conta se si lavora nel pubblico o nel privato. Conta quante persone si assistono e se ci sono tutti i requisiti previsti dalla legge.
La regola di partenza resta quella della Legge 104/1992. Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap grave, riconosciuto in base all’articolo 3, comma 3, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese. Vale nella Pubblica amministrazione, dalla scuola ai ministeri, e vale nel settore privato, sia con contratto a tempo indeterminato sia a termine, se ci sono i requisiti richiesti.
Su questo non esiste una corsia speciale per gli statali. Il diritto ai permessi 104 dipende dalla condizione della persona assistita e dal rapporto con il lavoratore, non dal posto in cui si lavora. In alternativa ai tre giorni al mese, nei casi previsti, si possono usare anche permessi orari giornalieri, secondo le regole di legge e dei contratti applicati.
Il documento decisivo è il verbale della commissione medica INPS, che deve riconoscere la gravità della disabilità. Poi contano il grado di parentela o affinità, la convivenza quando serve e la continuità dell’assistenza. Patronati e uffici del personale lo ripetono spesso: prima di fare domanda è bene controllare con attenzione il verbale, perché anche un dettaglio formale può bloccare o rallentare la pratica.
Fino a sei giorni al mese: quando scatta il cumulo dei permessi 104
Il cosiddetto raddoppio dei permessi Legge 104 non è un aumento automatico per tutti. È più corretto parlare di cumulo dei permessi. Può avvenire quando lo stesso lavoratore assiste due persone diverse con disabilità grave: per esempio due genitori, oppure un genitore e un figlio. In quel caso si può arrivare a sei giorni complessivi al mese, cioè tre per ciascun assistito.
La differenza è importante. Chi assiste una sola persona con disabilità grave accertata continua ad avere diritto a tre giorni al mese, non a sei. I sei giorni possono essere chiesti solo se gli assistiti sono due e se entrambi hanno un riconoscimento valido della gravità, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Il principio vale per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati. Non fa differenza lavorare in un ministero, in un Comune, in un’azienda metalmeccanica o in uno studio professionale. Conta la situazione familiare e sanitaria. Proprio su questo, negli ultimi giorni, è nata parte della confusione: alcuni chiarimenti sono stati letti come se introducessero un vantaggio per una sola categoria. Ma non è così.
Resta poi un passaggio pratico: la richiesta va presentata nel modo corretto al datore di lavoro. Nel pubblico, di solito, il riferimento è l’ufficio del personale; nel privato, l’area risorse umane o l’ufficio paghe. In caso di dubbi, patronati e consulenti del lavoro possono verificare documenti, parentela e condizioni di assistenza. Meglio farlo prima, non dopo un eventuale diniego.
Dipendenti pubblici, cosa chiarisce l’ARAN sui permessi nella stessa giornata
Il passaggio che riguarda la Pubblica amministrazione nasce da un chiarimento dell’ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Non viene creato un nuovo diritto ai sei giorni. Viene chiarito un aspetto pratico per i dipendenti del comparto Funzioni Centrali, che comprende ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e altre amministrazioni statali.
Secondo il chiarimento, quando un lavoratore ha diritto al cumulo dei permessi 104 perché assiste due persone diverse, può usare i permessi anche nella stessa giornata lavorativa, a patto che le ore riferite ai due assistiti non si sovrappongano. In pratica: alcune ore possono riguardare il primo familiare, altre il secondo. Ma la gestione deve restare separata e compatibile con l’orario di lavoro.
È una precisazione organizzativa, non una deroga generale. Riguarda in modo specifico le Funzioni Centrali della PA. Per altri comparti, come scuola, sanità o enti locali, possono contare i rispettivi contratti collettivi e le indicazioni interne. Negli uffici amministrativi viene ribadito che la fruizione va programmata e documentata, anche per evitare sovrapposizioni e contestazioni successive.
Il punto, quindi, non è che gli statali abbiano più giorni dei privati. Il diritto sostanziale ai tre o sei giorni di permesso resta lo stesso. Cambiano, semmai, le modalità con cui l’amministrazione gestisce l’assenza del dipendente e registra l’uso delle ore. Una differenza pratica, non di principio.
Aziende private, da settembre 2026 cambia UniEmens: cosa devono fare i datori di lavoro
Per il settore privato, la novità riguarda invece gli adempimenti contributivi verso l’INPS, tramite il flusso UniEmens. Dal mese di competenza settembre 2026, le aziende devono seguire indicazioni aggiornate nella compilazione del campo BaseRif, usato per inviare dati retributivi e contributivi. Un passaggio tecnico, da ufficio paghe.
Questa modifica non cambia il numero di giorni spettanti ai lavoratori. Non tocca il diritto ai permessi Legge 104, non allarga la platea dei beneficiari e non introduce nuove regole di fruizione. Serve, piuttosto, a trasmettere correttamente all’INPS la comunicazione mensile da parte dei datori di lavoro privati. Gli effetti riguardano soprattutto consulenti del lavoro, payroll e amministrazioni aziendali.
Le amministrazioni pubbliche usano canali diversi per gestire i dati del personale. Per questo la novità UniEmens non le riguarda direttamente. Nel privato, invece, l’adempimento entra nelle normali comunicazioni previdenziali. Per il lavoratore, nella pratica, cambia poco: la domanda resta legata al verbale, ai requisiti familiari e all’autorizzazione secondo le procedure aziendali.
La sintesi è semplice: tre giorni al mese per assistere una persona con disabilità grave, fino a sei giorni al mese se gli assistiti sono due e ci sono tutte le condizioni di legge. Pubblico e privato hanno lo stesso diritto. A cambiare sono i passaggi amministrativi: da una parte i chiarimenti ARAN per la PA, dall’altra i flussi UniEmens per le aziende.