Telemarketing energia, dal 19 giugno nuove regole: stop alle chiamate non autorizzate e contratti a rischio nullità

Dal 19 giugno 2026, in Italia, cambiano le regole per fornitori e call center di luce e gas.
Dal 19 giugno 2026, in Italia, cambiano le regole per fornitori e call center di luce e gas.
Telemarketing energia, dal 19 giugno nuove regole: stop alle chiamate non autorizzate e contratti a rischio nullità

La legge di conversione del Decreto Bollette modifica l’articolo 51 del Codice del Consumo e stringe sul telemarketing energia: vietate le chiamate commerciali non autorizzate, con il rischio di nullità per i contratti chiusi fuori dalle procedure previste. La stretta arriva in un settore segnato da telefonate insistenti, numeri mobili sempre diversi e frasi ormai note: “deve solo confermare i dati”, “la sua tariffa sta cambiando”. Ora il quadro si fa più rigido. Meno spazio alle chiamate opache, più responsabilità per chi vende.

Stop alle chiamate a freddo per luce e gas: cosa prevede la nuova norma

La novità principale è il divieto di chiamate a freddo per proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 51 del Codice del Consumo non riguarda solo la firma finale. Colpisce anche il primo contatto: la telefonata con cui l’operatore propone un cambio di gestore, presenta una presunta offerta o invita l’utente a completare una procedura. In sostanza, non basterà più dire che il numero era in una lista commerciale. La chiamata sarà possibile solo in casi precisi: per esempio se è stato il consumatore a chiedere di essere richiamato dal sito del fornitore, oppure se un cliente già acquisito ha dato un consenso specifico a ricevere offerte. Fuori da questi casi, il contatto rischia di essere irregolare. E non è una questione di poco conto.

Consenso e onere della prova: cosa dovranno conservare fornitori e call center

Il punto più delicato, per gli operatori, è l’onere della prova. Toccherà al professionista dimostrare di avere agito correttamente. Se un cittadino contesta una chiamata ricevuta dopo il 19 giugno, l’azienda dovrà provare quando, come e attraverso quale canale ha raccolto il consenso. Non basterà una frase generica. Né il richiamo a una banca dati comprata da terzi. Serviranno elementi controllabili: data e ora della richiesta, indirizzo IP se il consenso è stato dato online, modulo usato, informativa privacy accettata, finalità selezionate e tracciabilità del numero utilizzato. Per i fornitori più strutturati vorrà dire rafforzare archivi e verifiche interne. Per i call center meno trasparenti, invece, la questione diventa molto più seria: liste vecchie, consensi confusi e passaggi di dati poco chiari saranno difficili da difendere. “Dovranno poterlo provare, non solo dichiarare”, è la lettura che circola tra gli addetti ai lavori.

Contratti nulli e attivazioni contestabili: cosa possono fare i consumatori

Il nuovo comma 8-ter introduce l’effetto più concreto per i cittadini: i contratti luce e gas conclusi dopo un contatto irregolare, oppure tramite un numero non chiaramente riconducibile al professionista, possono essere considerati nulli. Significa che una fornitura attivata dopo una telefonata non conforme potrà essere contestata non solo come pratica commerciale scorretta, ma anche nella validità stessa del contratto. Chi riceve una bolletta da un nuovo gestore senza avere chiesto consapevolmente il cambio dovrebbe agire subito: annotare data e ora della chiamata, conservare il numero chiamante, salvare eventuali sms o email, chiedere al fornitore copia della prova del consenso. Restano disponibili gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del Consumo e il servizio di conciliazione dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Durante una telefonata inattesa, meglio non comunicare codici POD e PDR, IBAN, documento d’identità o codice fiscale. Sono dati sensibili, e possono pesare.

Numeri identificativi, segnalazioni e Registro delle Opposizioni: come difendersi dopo il 19 giugno

Le chiamate consentite dovranno arrivare da numeri in grado di identificare in modo chiaro il professionista per conto del quale viene effettuato il contatto. È una risposta a una pratica molto diffusa: numeri mobili sempre nuovi, prefissi che sembrano locali, linee impossibili da richiamare o, nei casi più gravi, identità del chiamante falsificata. Dopo il 19 giugno 2026, chi riceve una proposta su luce e gas potrà chiedere con maggiore fermezza il nome della società, la partita IVA, l’origine del consenso e un recapito verificabile. Le chiamate sospette potranno essere segnalate al Garante Privacy e ad Agcom. Il Registro Pubblico delle Opposizioni continuerà intanto a essere uno strumento utile per opporsi alle comunicazioni commerciali e revocare consensi dati in passato. Non farà sparire tutte le telefonate indesiderate: la stretta riguarda soprattutto il settore energetico, non ogni forma di marketing telefonico. Però sposta il baricentro. Dal cittadino costretto a difendersi da solo si passa, almeno sulla carta, a un sistema in cui chi chiama deve dimostrare di avere il diritto di farlo.

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