Antitrust, via libera a Iliad ed a Free Mobile

L'Antitrust italiano da il via libera alla cessione delle frequenze e delle torri di trasmissione a Iliad; disco verde per l'arrivo di Free Mobile.
L'Antitrust italiano da il via libera alla cessione delle frequenze e delle torri di trasmissione a Iliad; disco verde per l'arrivo di Free Mobile.

L’Antitrust da il via livera all’arrivo di Iliad e dunque di Free Mobile in Italia. L’Autorità, infatti, non ha avuto nulla da obiettare alla cessione degli asset come le frequenze e le torri di trasmissione da Wind Tre al nuovo quarto operatore che dovrebbe affacciarsi ufficialmente in Italia entro la fine dell’anno. Wind-Tre o meglio Wind e 3 Italia, infatti, cederanno una parte delle loro frequenze e torri di trasmissione in eccedenza a seguito della fusione in un unico operatore. Infrastrutture che saranno acquisite, come noto, dai francesi di Iliad di proprietà di Xavier Niel.

L’Antitrust spiega, nella sua comunicazione, che l’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un ramo di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Infatti, gli attivi oggetto di cessione consistono in beni materiali, immateriali e personale che potranno, coerentemente con gli obiettivi preposti dalle misure stesse, consentire l’attività di fornitura di servizi di comunicazione mobile e l’ingresso di un nuovo MNO nel mercato italiano. In questo senso, anche alla luce dei consolidati orientamenti dell’Autorità in tema di trading di frequenze, è necessario osservare che si ha una concentrazione anche nel caso in cui gli asset siano riconducibili a risorse scarse e la cui disponibilità rappresenta un requisito necessario per lo svolgimento di una determinata attività d’impresa.

Inoltre, la qualità del soggetto che acquisisce il controllo, ovvero il fatto di non esercire attualmente una rete di comunicazione elettronica, non influisce sulla configurabilità degli elementi di cessione come parte di impresa.

L’operazione di concentrazione suddetta, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 e non è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato totale superiore a 499 milioni di euro realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate.

In particolare, per quanto riguarda gli attivi oggetto di acquisizione, sia la stima del fatturato relativo ai siti di trasmissione effettuato dalla Parte, che stime più cautelative che riguardano anche il fatturato teorico connesso alle frequenze e ai siti oggetto di cessione, basato sul valore attuale dei costi di acquisizione di tali asset, indicano un valore inferiore a 499 milioni di Euro. Poiché Iliad S.A. ha realizzato in Italia un fatturato inferiore a 1 milione di euro, non si ritiene soddisfatto il requisito di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Alla luce di queste considerazioni, l’Antitrust ha dato di fatto il via libera a Iliad ed all’arrivo del nuovo quarto operatore in Italia.

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