Yahoo, il testo dell'ordinanza

L'ordinanza che inibisce a Yahoo la pubblicazione dei link verso i siti pirata che propongono il film "About Elly" è disponibile online.
L'ordinanza che inibisce a Yahoo la pubblicazione dei link verso i siti pirata che propongono il film "About Elly" è disponibile online.

In queste ore ha fatto discutere il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha imposto a Yahoo la cancellazione dei link verso i siti contenenti materiale pirata relativo al film “About Elly“. La parte denunciante ha sottolineato il comportamento di Yahoo, che non avrebbe rimosso i link nemmeno a seguito di specifica segnalazione.

La decisione del giudice è però controversa perché se da una parte può essere pericoloso considerare un motore di ricerca come un soggetto responsabile per i contenuti indicizzati, dall’altra v’è l’ipotetica colpa attribuita di fatto ad una azienda che si rende corresponsabile della violazione di copyright nel momento stesso in cui non collabora alla rimozione dei link verso i siti “pirata”.

Occorre sottolineare come, sulla base di quanto stabilito dal Tribunale di Roma, la parte denunciante minaccia ora di richiedere un ingente risarcimento danni: «la settimana prossima passeremo all’azione di merito e chiederemo il ristoro dei danni derivanti da una concorrenza parassitaria». Le conseguenze sarebbero di grande impatto per la Rete poiché, una volta stabilito il precedente, potrebbero moltiplicarsi le cause di simile natura che cercano tra le maglie dell’inefficienza nella rimozione di link pirata un’occasione da monetizzare.

Le disamine sul testo del provvedimento (che non è una “sentenza”, ma una “ordinanza”) si sprecano, ma per chi intende approfondire direttamente la questione è ora disponibile il testo ufficiale della decisione del Tribunale. Il documento è stato messo a disposizione da Stefano Quintarelli in formato PDF e lo riproponiamo qui a seguito:

IL GIUDICE DESIGNATO
(dr. Gabriella Muscolo)
Levi gli atti,
sciolta la riserva,

RITENUTO

– Sul procedimento: the la PFA Films s.r.I., ( d’ ora in poi PFA o parte ricorrente), nella qualita di licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico sul film del regista iraniano Asghar Farhadi, agisce in via cautelare contro la Google Italy s.r.l., la Microsoft s.r.l.e la Yahoo! Italia s.r.l. ( d’ora in poi rispettivamente Google, Mcs e Yahoo, o parti resistenti), domandando, previo accertamento della contraffazione dei medesimi e della conseguente concorrenza sleale, la rimozione dai propri servers dell’accesso ai files audiovisivi del film non autorizzati e la inibitoria della prosecuzione delle violazioni, oltre alle misure accessorie del pagamento di sanzioni pecuniarie per euro 1.000,00 per ogni minuto e 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e della pubblicazione;

– che le domande cautelari sono proposte in via anticipatoria di domande di merito di accertamento degli illeciti, rimozione come sopra, inibitoria della Toro prosecuzione e condanna al risarcimento del danno causato, oltre alle , misure accessorie sopradescritte;

– che tutte le parti resistenti si costituiscono ed eccepiscono, in via preliminare, la Google e la Mcs iI proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i gestori dei motori di ricerca oggetto delle domande, e la Yahoo la limitazione della propria legittimazione alla gestione del motore di ricerca “Yahoo!Italia Search”, la Mcs e la Yahoo it difetto di legittimazione attiva della PFA, non essendo questa la titolare dei diritti di autore sul film, Yahoo la mancanza di rapporto concorrenziale tra se e la PDF, Google e Mcs it difetto di interesse ad agire in via cautelare di PFA e di pericolo;

– che tutte le parti resistenti costituite eccepiscono il proprio esonero da responsabilità quali intermediari di servizi della società dell’informazione e chiedono la reiezione delle domande cautelari anche per misure accessorie;

– Sulle questioni preliminari di legittimazione rispetto alle domande di contraffazione: -che la eccezione di difetto di legittimazione ad agire della PFA opposta, dalle parti resistenti Yahoo e Mcs e infondata, avendo la parte ricorrente agito nella qualità di, e documentato con la copia del contrato in atti, la propria qualità di licenziatario esclusivo, per l’ Italia e altri territori, da parte della terza DreamLab dei diritti di sfruttamento economico del film, ivi inclusi i diritti video;

– che per giurisprudenza costante delle sezioni specializzate per la proprietà industriale italiane il licenziatario esclusivo è legittimato ad agire a tutela dei diritti licenziati, essendo portatore di un ” autonomo interesse (vedi tra tante Trib. Milano 25 marzo 2004 e Trib. Roma 12 maggio 1995);

– che la eccezione di difetto di legittimazione della parte resistente Google rispetto a tutte le domande cautelari proposte, perche la medesima ” non ha alcun ruolo relativo al servizio di Web Search fornito e gestito esclusivamente da Google Inc” è fondata, a una valutazione sommaria delle difese e della documentazione in atti;

– che infatti Google ha versato in atti di copia del proprio statuto, che alla clausola 4 porta l’ oggetto sociale di ” attività di vendita e promozione di pubblicita on line e di prodotti e servizi di direct marketing”, e di “Marketing and Service Agreement (d’ ora in poi Agreement) tra se ( Service Provider) e Google inc (Company), con sede in US, da cui risulta, alla clausola 2.1 che it Service provider” shall provide services as direc-Oed by Company. Such Services shall include the Marketing and demostration of Company’s Web Services listed in Appendix A attached hereto”( fornirà i servizi secondo le indicazioni della Societa. Tali servizi includono la messa in commercio e la dimostrazione del servizi Web della Società elencati nella appendice A allegata”);

– che la predetta appendice elenca tra altro ” Google Search Appliance; Google Sponsored Links Program; Custom Web Search, e quindi risulta una gestione dei servizi di Web Search da parte di Google Italy, mediante it motore di ricerca Google.it, ma, a fronte della specifica difesa della parte resistente, secondp cui il controllo su detta attività e eseguito unicamente da Google Inc negli US, la parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione;

– che tale ricostruzione dei Patti tecnici ha precedenti recenti ( ordinanza del Tribunale di Milano 27 settembre 2010, in cui accertamento del difetto di legittimazione di quest’ ultima, è giustificato in fatto dall’ essere ” comprovato che Google Web Search e interamente gestito dalla society statunitense Google Inc” euro Digital c google Italy e Trib. Milano 21 settembre 2010, che ribadisce che ” le attivita sopramenzionate sono gestite unicamente da Google avente la propria sede legale negli USA; vedi inoltre per la mancata legittimazione, per analoghe ragioni, di Google.UK High Court of Justice , 16 luglio 2009 Metropolitan International vs Google UK lint e altri);

– che anche la eccezione di difetto di legittimazione di Mcs e fondata e deve essere accolta, giacche Mcs ha documentato, con la visura in atti it proprio oggetto sociale di promozione e vendita di contratti informatici e di assistenza, che esclude la gestione di servizi informatici quali motori di ricerca;

– che la appartenenza delle due società all’ omonimo gruppo internazionale non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere, essendo costante la giurisprudenza di legittimità sulla diversa soggettività giuridica delle società del gruppo ( Cass. 21 gennaio 1999 n. 521);

-Sulla questione preliminare di difetto di legittimazione rispetto alle domande di concorrenza sleale; che la eccezione di difetto di legittimazione per assenza di rapporto concorrenziale tra le parti opposta da parte resistente Yahoo è fondata e deve essere accolta, e costituendo la sussistenza delle condizioni della azione questione rilevabile d’ ufficio, deve essere esaminata anche in relazione a parte resistente Google;

– che che nel caso di specie non si pone questione della natura di imprenditore commerciale ai sensi dell’ art. 2082 c.c. delle due società concorrenti, ma deve essere risolta invece la diversa questione della sussistenza o no tra le parti di un rapporto concorrenziale, elemento costitutivo della fattispecie di concorrenza sleale azionata, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito ( vedi tra tante Cass. 20 maggio 1997 n. 4458);

– che la giurisprudenza sulla definizione del rapporto concorrenziale si è evoluta negli anni, spostando la connotazione del rapporto dalla affinità dei beni e dei servizi offerti al mercato alla comunanza di clientela, e, proprio per effetto di ciò ne ha esteso la denotazione a classi di fattispecie dapprima escluse, con un progressivo avvicinamento agli orientamenti della giurisprudenza in materia antitrust, e alla definizione del mercato rilevante come mercato omogeneo, cosi riconducendo a unità il regime delle imprese in concorrenza, nei due diversi profili dell’ illecito modale per concorrenza sleale e dell’ abuso del diritto alla libera competizione economica;

– che la comunanza di clientela e stata identificata nell’ insieme delle medesime domande che il mercato esprime nella attualità dei fatti o in potenza rispetto a un determinato bisogno o bisogni analoghi, laddove la potenzialità deve accertarsi in base alla prevedibilità degli sbocchi di mercato delle attività, e ciò sia per la offerta di medesimi beni o servizi, sia per la offerta di beni o servizi affini o succedanei (vedi Cass. 14 febbraio 2000, che definisce la clientela comune come “insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di marcato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare” vedi Cass. 14 febbraio 2000, definisce la clientela comune come “insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di marcato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare” e successive conformi; Trib. Roma, ord. 7 giugno 1996 e successive conformi);

– che la PDF, da quanto è dato trarsi dalla denominazione e da quanto affermato 6 società di distribuzione cinematografica, attiva quindi sul relativo mercato e non società attiva sul mercato dei servizi informatici, come le due parti resistenti, noti providers di servizi informatici, e quindi offerta di PFA da un lato e Google e Yahoo dall’ altro non sono destinate a soddisfare le medesime o analoghe domande di mercato e tra loro non sussiste alcun rapporto concorrenziale e le due società resistenti difettano di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto la concorrenza sleale;

– Sulla questione preliminare di sussistenza dell’ interesse ad agire in via cautelare e del pericolo: che la questione, ancorché sollevata dalle parti resistenti Google e Mcs, di cui e stato accertato il difetto di legittimazione nel procedimento, deve essere esaminata d’ ufficio;

– che questo tribunale, pur prendendo atto delle perduranti oscillazioni della giurisprudenza di merito, italiana ed europea, circa la rilevanza della durata della tolleranza della contraffazione al fine della sussistenza del pericolo nel ritardo, condizione di interesse ad agire in via cautelare, ritiene che nelle fattispecie di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale tale circostanza non sia di per se rilevante, in ragione della natura di illecito di pericolo, in cui assume rilevanza anche il danno potenziale, che it titolare del diritto non 6 nella possibilità di quantificare dalla prima violazione oppure quantifica in misura appunto tollerabile, che cessa di divenire tale con la diffusione dell’ illecito e la modificazione delle condizioni di mercato(vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze, 13/02/2006, Trib. Firedze, 14/12/2006 e per l’ affermazione del principio per cui assumono rilevanza it mutamento della intensità del fenomeno illecito e aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. 8/10/2007 e Trib. Venezia, 30/01/2006);

– che non assumono altresì rilevanza nella fattispecie di misure cautelari speciali in esame, i fatti in contestazione tra le parti quali indici di imminenza e irreparabilità del danno, perché, proprio in ragione della potenzialità e diffusività del pregiudizio nell’ illecito di contraffazione, a differenza che per la misura innominata dell’ art.700 c.p.c.- rispetto a cui nel caso in esame e ritenuto il difetto di legittimazione ad agire- accertamento di tali requisiti non 6 prescritto dagli artt. 131 s.s. del d.lgs. 30/2005( Codice della Proprietà Industriale-CPI) e non ricorre nella giurisprudenza maggioritaria di merito, da un lato sussistendo una presunzione legislativa di non congrua risarcibilità del danno da lesione di un diritto di proprietà intellettuale e dall’ altro escludendo la stessa potenzialità di detto danno la prescrizione della sua attualità o imminenza;

– che dunque nel caso di specie, a prescindere dal tempo trascorso dalla scoperta del collegamento con i siti di peer to peer e la diffida e Z1 presente ricorso, la lamentata lesione del diritto di autore sull’ opera cinematografica ha in se una potenzialità lesiva, una diffusività interplanetaria del pregiudizio, stante il mezzo- Internet- adoperato, e una sua contestualizzazione soprattutto nei primi anni dalla uscita sul mercato del film e dai premi a questo attribuiti, da giustificare la sussistenza dell’ interesse ad agire in via cautelare;

– Sul merito del caso e sulla sussistenza del fumus boni iuris : che, nel merito, la questione posta dal caso in esame e quella della imputabilità alla parte resistente Yahoo, unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di provider gestore del servizio di Web Search, della responsabilitaàper contributory infringement per la attività di gestione del motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti “pirata”, che permettono la visione in streaming oil downloading e peer to peer del film ” About Elly” senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’ opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

– che non vi è contestazione tra le parti circa la illiceità degli atti di pirateria digitale in se, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale ( sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verse piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;

– che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l’una reagisce sull’altra, di cui la prima e questione di fatto, e consiste nell’ accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall’ altro;

– che la seconda questione invece 6 questione di diritto, e consta da un. lato della interpretazione degli art. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31 /CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’ informazione nel mercato intern, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall’ altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli am 156 s.s. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

– che circa il funzionamento del sistema di Web Search, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell’ utente di Internet, che inserisce alcune parole chiave (meta tags), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche- in forma di links con siti web, c.d. siti – sorgente;

– che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui e effettuato il link, dall’ altro pero, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai – c.d. URLs (Uniform Resource Locator), e in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo in)vece materia del contendere, in difetto peraltro della partecipazione al giudizio del webmaster, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

– che la possibilità di rimozione dei collegamenti e comprovata dalla stessa risposta di MCS alla diffida di PFA, con cui la society si dichiara “disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni”, richiedendo all’ uopo la comunicazione degli URLs ( doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

– che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l’ insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

– che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla society dell’ informazione regolano la responsabilita del provider, rispettivamente agli artt. 14,15 e 16 dell’ access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni ( c.d. mere conduit), del caching providing , che esercita attiviti di memorizzazione temporanea delle medesime e dell’ hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni

– che l’ art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell’ informazione sopradescritti assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell’ art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, nell’ art, 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell’ art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all’ esercizio di una ” autorità o controllo” sul destinatario del servizio, mentre l’ Italia, a differenza di altri Paesi Europei ( Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i c.d. hyperlinks;

– che per it combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16b) e 17 commi 2 e 3 i prestatori di servizi sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predate autorità ( sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 Favap c Telecom, in una fattispecie relativa ad access provider );

– che nel sottosistema speciale di norme sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria ratio nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell’ impresa e che questa passerebbe al consumatore ( vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al provider ma alle vittime dei medesimi;
-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra interesse alla libera circolazione delle informazioni ( la c.d. liberty di Internet), anche quale profilo della liberty di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell’ impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;

– che pertanto una interpretazione conservative e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non pue estendere l’ ambito dell’ esonero dall’ obbligo di vigilanza oltre l’ ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e
esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

– che in tal senso si e pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell’ art. 14 della direttiva sulla società dell’ informazione in una fattispecie di rimessione della Cour de Cassation in tre controversie tra la Luis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest’ ultima nella gestione del motore di ricerca AWords ( CGE C236/08 e C238/08 Luis Vuitton Mallettier vs Google France);

– che infatti la Corte ha enunciato it principio secondo cui ” l’ art. 14 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato…, salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dad o di attiviti…egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare accesso agli stessi” 4 sottolineatura dell’ estensore;

– che gli artt. 14,15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che “la autorità giudiziaria …puo esigere, anche in via di urgenza, che prestatore, nell’ esercizio delle attività…impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”;

– che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta ( vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all’ hosting provider, ancora la responsabilità alla ” conoscenza della esistenza di rnateriale sospetto” e, in termini, Court d’ Appel de Paris- 19 matzo 2009,. SARL Publison System vs SARL Google France e SAS Yahoo France, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilita dei gestori sul fatto che medesimi avevano attivato una procedure di allerta per i terzi al fine di identificare le inforrnazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: ” retrouver auteur des commentaires et agir a son encontre” e che it terzo non se ne era valso, affermando espressamente che ” exploitant du moteur de rechereche n’Ichve pas a toute re.iponsabita et. . celle ci peut etre engagle tant pour les fautes, imprudences ou negbgences qu’il commet dans l’ exercice de son activitin);

– che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del search engine, vie invero un distinguo tra il caso in esame, in cui la responsabilità e stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui intermediario era a conoscenza dell’ illecito ( casi Godfrey v demon Internet ltd e Bunt v Tilley, par. 35 s.s.; lo stesso principio dell’ esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la “conoscenza attuale” affermato nella sentenza del Judgado de lo Mercantil di Madrid Palomo v Google Inc del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

– che soltanto la giurisprudenza statunitense, cosi interpretando it Copyright Act, richiede, per la responsabilita del provider e la presenza di un direct infringement, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima ( US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 10 marzo 2006, Parker v Google);

– che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietò intellettuale, l’ art. 156 Ida, attuando la direttiva enforcement, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire ” la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’ autore di una violazione che dell’ intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”;

– che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell’ informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilita dei providers intermediari, fa superare apparente conflitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva enforcement e tra le relative norme di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli arts. 17 e 47 della Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso Lasedisken), da difendersi con un ricorso effettivo;

– che nel caso in esame Yahoo puo essere definita come intermediario della society dell’ informazione, e precisamente come caching provider che ha la gestione diretta dell’ omonimo motore di ricerca, con cui procede 211a indicizzazione dei siti e,,mediante it c.d. crawling alla formazione di copie cache dei loco contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

– che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell’ esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave ” About Elly” parte del consumatore navigatore it Web search fornisca una serie di links con siti che trasmettono in tutto o in parte il film, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di PFA, e quindi in contraffazione del diritto di autore sull’ opera cinematografica, tutti siti quindi pinta, a eccezione di quello ufficiale del film;

– che tale circostanza e stata portata a conoscenza di Yahoo da una diffida di PFA doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l’ intermediario e stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui e speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l’ accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

– che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo i.l suo agire, nella consapevolezza dell’ illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;

– Conclusioni: che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film “About Elly”, mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca al siti che lo riproducono, diversi da quello ufficiale del film, puo essere accolta nei confronti di Yahoo, gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Google e MCS, che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

– che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell’ esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei links possono richiedere un tempo – tecnico non preventivabile in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perche non necessaria ne per la informazione al consumatore-navigatore, a cui l’ accesso al sito 6 comunque inibito dalla mancanza di collegamento, ne per la prevenzione della ripetizione dell’ illecito da parte di altri concorrenti, e cioé delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, ne per la reintegrazione del patrimonio della society lesa, che la diffusione della informazione in se non garantisce dallo sviamento di clientela;

– che alla soccombenza nei confronti delle parti resistenti Google e Mcs segue la condanna della parte ricorrente al pagamento a esse delle spese di procedimento, liquidate per MCS come da nota in euro 760,50 per spese, 2.054,00 per diritti e 4.030,00 per onorari, e per Google, in difetto di nota in euro 500,00 per spese, 2.000,00 per diritti e 3.000,00 per onorari; alla novità e difficoltà del caso e alle oscillazioni della giurisprudenza europea sulle questioni poste dal medesimo segue la compensazione integrale delle spese di procedimento tra la parte ricorrente e la parte resistente Yahoo;
tutto ciò ritenuto:

  • Inibisce a Yahoo! Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei cliritti di sfruttamento economico della PFA Films s.r.l. sul film ” About Elly” mediante il collegamento a mezzo dell’ omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’ opera diversi dal sito ufficiale del film;
  • respinge tutte le altre domande della parte ricorrente;
  • condanna la parte ricorrente a pagare alle parti resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. le spese di lite come in motivazione e compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente Yahoo! Italia s.r.l.;
  • manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Roma, 20 marzo 2011

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