La Camera approva il Decreto Urbani

La Camera approva il decreto Urbani. Salvi i provider, introdotta una tassa sui masterizzatori, sui software e sugli hard disk. Estesa la fattispecie di reato all'uso delle reti telematiche. Cade il "fine di lucro".
La Camera approva il decreto Urbani. Salvi i provider, introdotta una tassa sui masterizzatori, sui software e sugli hard disk. Estesa la fattispecie di reato all'uso delle reti telematiche. Cade il "fine di lucro".

La conversione del contestato Decreto legge Urbani passa alla Camera dei deputati con 221 voti favorevoli, 12 contrari e 175 astenuti. Il Governo incassa il risultato, l’opposizione si astiene, solo i Verdi e Rifondazione votano contro. Durante la seduta è caduto il comma 7 dell’articolo 1 che prevedeva la comunicazione dei provider al Ministero dell’interno delle violazioni sui propri server.

Il decreto passato a Montecitorio avrà con ogni probabilità vita facile in Senato e sarà dunque il testo definitivo. Le nuove norme rinnovano in maniera profonda il decreto legge originario. Gli stessi relatori delle nuove norme hanno parlato di «imprecisione nell’articolazione del testo» proposto da Urbani.

Il decreto è un pot-purri di articoli che va dalla legislazione sul diritto d’autore sino allo stanziamento di 550 mila euro per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. L’articolo che interessa i navigatori Internet è solo il primo e serve più che altro ad armonizzare la legislazione esistente sul diritto d’autore con le nuove tecnologie.

Per gli uploaders. Per chi mette a disposizione file musicali o cinematografici da scaricare il decreto agisce sull’articolo 171-ter della legge 633 ed estende i casi di violazione del diritto d’autore ai “sistemi di reti telematiche”. In più sostituisce la dicitura “per fini di lucro” con quella più generica “per trarne profitto”. Quest’ultima è la vera novità del decreto che potrà allargare le pesanti pene (sino a tre anni di reclusione e trenta milioni di lire di multa) anche a chi non trae un tangibile profitto economico dalla distribuzione di materiale protetto sulle reti Peer to Peer.

Per chi scarica. L’articolo non modifica lo status di chi “utilizza” le opere distribuite da altri. Per questa tipologia di reato permangono le norme già previste dalla legge 633 del 1941 (e successive modifiche) che indicano, all’articolo 174-ter, una sanzione di 154 euro per chi abusivamente «utilizza […] supporti audiovisivi, fonografici, informatici».

Per i provider. Fortuna per i provider. Un emendamento presentato da Folena (DS) e Bulgarelli (Verdi) è passato quasi a sorpresa contro il parere contrario del governo ed ha eliminato il comma 7 del decreto, quello che prevedeva l’attività investigativa da parte dei “fornitori di servizio”. Si abbassano anche le pene per i provider che, su richiesta dell’autorità giudiziaria, rifiutano di fornire i dati. La sanzione passa da un massimo di 250 mila euro ad un massimo di 50 mila euro.

Per tutti. Il decreto introduce una gabella su ogni supporto di memorizzazione digitale di 0,36 euro per GByte, mentre per i masterizzatori e i software di masterizzazione il sovrapprezzo sarà del 3 per cento sul prezzo di listino. I soldi raccolti andranno, attraverso la SIAE, agli autori di opere d’ingegno.

La legge emendata alla Camera dovrà passare anche l’esame del Senato. Tuttavia per Ferdinando Adornato (FI) il passaggio al Senato potrebbe addirittura essere ininfluente.

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