Legge Stanca: i nuovi requisiti per il 'bollino blu'

22 requisiti tecnici e 12 indicazioni per un giudizio 'soggettivo': con queste linee guida l'iter della legge Stanca sull'accessibilità dei siti web e degli strumenti informatici affronta per la terza volta lo scoglio del regolamento attuativo.
22 requisiti tecnici e 12 indicazioni per un giudizio 'soggettivo': con queste linee guida l'iter della legge Stanca sull'accessibilità dei siti web e degli strumenti informatici affronta per la terza volta lo scoglio del regolamento attuativo.

E’ disponibile, dopo il grande dibattito sollevato dalle precedenti versioni, la terza edizione del regolamento allegato alla Legge Stanca (Legge 9 gennaio 2004, n. 4) sull’accessibilità dei siti web: tale regolamento è costituito dalle linee guida utili alla «verifica dell’accessibilità dei siti Internet». Le precedenti versioni furono rilasciate in Maggio ed in Luglio, ma molti problemi evidenziati nel tempo ne hanno consigliato una nuova edizione riveduta e corretta.

In particolare il testo emanato comprende 22 requisiti a cui il sito deve rispondere per assolvere alla “verifica tecnica” (diversificata da una verifica soggettiva non basata su veri e propri parametri quanto piuttosto su 12 «considerazioni empiriche»).

VERIFICA TECNICA
Ecco un breve excursus dei requisiti indicati:

  • Requisito N. 1
    «Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali […] Utilizzare elementi ed attributi in modo conforme alle specifiche, rispettandone l’aspetto semantico». Per i siti di nuova realizzazione, in particolare, si indicano come riferimenti minimi la versione 4.01 dell’HTML o la versione 1.0 dell’XHTML.
  • Requisito N. 2
    «Non è consentito l’uso dei frame nella realizzazione di nuovi siti». Alcune deroghe sono previste per i siti già realizzati.
  • Requisito N. 3
    «Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni oggetto non di testo presente in una pagina e garantire che quando il contenuto non testuale di un oggetto cambia dinamicamente vengano aggiornati anche i relativi contenuti equivalenti predisposti. L’alternativa testuale equivalente di un oggetto non testuale deve essere commisurata alla funzione esercitata dall’oggetto originale nello specifico contesto». L’alternativa testuale è particolarmente importante per i non vedenti, ma nel contempo il testo intende suggerire una certa (auspicabile) elasticità per meglio adeguare la legge alle necessità tecniche ed ai migliori crismi di navigabilità.
  • Requisito N. 4
    «Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare colore utilizzato per presentarli nella pagina».
  • Requisito N. 5
    «Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le cui frequenze di intermittenza possano provocare disturbi da epilessia fotosensibile, disturbi della concentrazione o che possano causare il malfunzionamento delle tecnologie assistive utilizzate».
  • Requisito N. 6
    «Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto informativo (foreground) e lo sfondo (background), ricorrendo a un sufficiente contrasto (nel caso del testo) o a differenti livelli sonori (in caso di parlato con sottofondo musicale). Un testo in forma di immagine in genere è da evitare ma, se non è possibile farne a meno, deve essere realizzato con gli stessi criteri di distinguibilità indicati in precedenza». Tale parametro è comunque già compreso nelle semplici regole del buon gusto e della fruibilità normali.
  • Requisito N. 7
    «Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client piuttosto che lato server, eccetto nel caso in cui le zone sensibili non possano essere definite con una delle forme geometriche predefinite indicate nella DTD adottata». Tale requisito è legato a doppio filo con il successivo.
  • Requisito N. 8
    «Se vengono utilizzate mappe immagine lato server, fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per poter ottenere tutte le informazioni o i servizi raggiungibili interagendo direttamente con la mappa».
  • Requisito N. 9
    «Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti dalla DTD adottata per descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di righe e colonne».
  • Requisito N. 10
    «Per le tabelle dati usare gli elementi (marcatori) e gli attributi previsti nella DTD adottata per associare le celle di dati e le celle di intestazione che hanno due o più livelli logici di intestazione di righe o colonne».
  • Requisito N. 11
    «Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti e organizzare le pagine in modo che possano essere lette anche quando i fogli di stile siano disabilitati o non supportati».
  • Requisito N. 12
    «La presentazione e i contenuti testuali di una pagina devono potersi adattare alle dimensioni della finestra del browser utilizzata dall’utente senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto, anche in caso di ridimensionamento, ingrandimento o riduzione dell’area di visualizzazione e/o dei caratteri rispetto ai valori predefiniti di tali parametri».
  • Requisito N. 13
    Per quanto riguarda l’uso delle tabelle a scopo di impaginazione, occorre tener presente delle seguenti indicazioni: 1) garantire che il contenuto della tabella sia comprensibile anche quando questa viene letta in modo linearizzato; 2) utilizzare gli elementi e gli attributi di una tabella rispettandone il valore semantico definito nella specifica del linguaggio a marcatori utilizzato.
  • Requisito N. 14
    «Nei moduli (form), associare in maniera esplicita le etichette ai rispettivi controlli, posizionandole in modo che per chi utilizza le tecnologie assistive la compilazione dei campi sia agevolata».
  • Requisito N. 15
    «Garantire che le pagine siano utilizzabili quando script, applet, o altri oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non supportati».
  • Requisito N. 16
    «Garantire che i gestori di eventi che attivano script, applet o altri oggetti di programmazione o che possiedono una propria specifica interfaccia, siano indipendenti da uno specifico dispositivo di input». Tale regola impedisce difficoltà eccessive di interfacciamento con il sito dovute ad eventuali incompatibilità con la strumentazione utilizzata dall’utente.
  • Requisito N. 17
    «Fare in modo che le funzionalità e le informazioni veicolate per mezzo di oggetti di programmazione, oggetti che utilizzano tecnologie non definite da grammatiche formali pubblicate, script e applet siano direttamente accessibili».
  • Requisito N. 18
    Il diciottesimo requisito contempla le eventuali difficoltà comportate da un contenuto multimediale: «Qualora un filmato o una presentazione multimediale siano indispensabili per la completezza dell’informazione fornita o del servizio erogato, predisporre una alternativa testuale equivalente sincronizzata in forma di sotto-titolazione e/o di descrizione vocale, oppure predisporre un riassunto o una semplice etichetta per ciascun elemento video o multimediale, tenendo conto del livello di importanza e delle difficoltà di realizzazione nel caso di presentazioni in tempo reale».
  • Requisito N. 19
    «Rendere chiara la destinazione di ciascun collegamento ipertestuale (link) con testi significativi anche se letti indipendentemente dal proprio contesto oppure associare ai collegamenti testi alternativi che possiedano analoghe caratteristiche esplicative. Prevedere meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di sequenze di collegamenti comuni a più pagine».
  • Requisito N. 20
    «Se per la fruizione del servizio erogato in una pagina è previsto un intervallo di tempo predefinito entro il quale eseguire determinate azioni, è necessario avvisare esplicitamente l’utente, indicando il tempo massimo utile e fornendo eventuali alternative per fruire del servizio stesso».
  • Requisito N. 21
    «I collegamenti presenti in una pagina devono essere selezionabili e attivabili tramite comandi da tastiera, tecnologia in emulazione di tastiera o tramite sistemi di puntamento diversi dal mouse». Seguono alcune specifiche tecniche circa il dimensionamento di distanze e pulsanti.
  • Requisito N. 22
    L’ultimo requisito consiste in una guida verso una sorta di “sanatoria” dei siti esistenti: «In sede di prima applicazione, per i siti esistenti, in ogni pagina che non possa essere ricondotta al rispetto dei presenti requisiti, fornire un collegamento a una pagina che li rispetti, contenga informazioni e funzionalità equivalenti e sia aggiornata con la stessa frequenza della pagina originale, evitando la creazione di pagine di solo testo. Il collegamento alla pagina accessibile deve essere proposto in modo evidente all’inizio della pagina non accessibile».

Il testo segue con le indicazioni necessarie circa la metodologia per verificare la conformità della pagina web ai requisiti indicati.

VERIFICA SOGGETTIVA
La verifica soggettiva è meno formale e l’indicazione è quella di un semplice adeguamento ad alcuni criteri suggeriti come punti di riferimento per il giudizio:

  • 1. Percezione
    Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione dell’attività devono essere sempre disponibili e percettibili;
  • 2. Comprensibilità
    Le informazioni e i comandi necessari per l’esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare;
  • 3. Operabilità
    Informazioni e comandi sono tali da consentire una scelta immediata della azione adeguata per raggiungere l’obiettivo voluto;
  • 4. Coerenza
    Stessi simboli, messaggi e azioni devono avere gli stessi significati in tutto l’ambiente;
  • 5. Salvaguardia della salute (safety)
    Indica le caratteristiche che deve possedere l’ambiente per salvaguardare e promuovere il benessere psicofisico dell’utente;
  • 6. Sicurezza
    Indica le caratteristiche che l’ambiente deve possedere per fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza;
  • 7. Trasparenza
    L’ambiente deve comunicare il suo stato e gli effetti delle azioni compiute. All’utente devono essere comunicate le necessarie informazioni per la corretta valutazione della dinamica dell’ambiente;
  • 8. Apprendibilità
    Indica le caratteristiche che l’ambiente deve possedere per consentire l’apprendimento del suo utilizzo da parte dell’utente in tempi brevi e con minimo sforzo;
  • 9. Aiuto e documentazione
    Fornire funzioni di aiuto come guide in linea e documentazione relative al funzionamento dell’ambiente. Le informazioni di aiuto devono essere facili da trovare e focalizzate sul compito dell’utente;
  • 10. Tolleranza agli errori
    L’ambiente deve prevenire gli errori e, qualora questi accadano, devono essere forniti appropriati messaggi che indichino chiaramente il problema e le azioni necessarie per recuperarlo;
  • 11. Gradevolezza
    Indica le caratteristiche che l’ambiente deve possedere per favorire e mantenere l’interesse dell’utente;
  • 12. Flessibilità
    L’ambiente deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

L’analisi soggettiva viene portata avanti in tre fasi: un incipit portato avanti da un “esperto”, un test diretto con l’utenza e l’elaborazione dei dati raccolti con la stesura di un rapporto conclusivo.

Dalla ponderazione dei vari risultati ottenuti nei diversi gradi di analisi ne discerne un giudizio complessivo basato su una scala di valori in grado di identificare tre diversi livelli di qualità. La nuova versione, sia pur se non priva di inevitabili zone d’ombra, apporta nuove importanti migliorìe rispetto al passato e si avvicina a quella che sarà la versione definitiva adottata dalla legislazione.

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