La legge Stanca è in parte incostituzionale

La Legge sull'accessibilità torna a far parlare di sè. La Corte Costituzionale accoglie un ricorso della provincia di Trento e rende incostituzionali due punti del testo.
La Legge sull'accessibilità torna a far parlare di sè. La Corte Costituzionale accoglie un ricorso della provincia di Trento e rende incostituzionali due punti del testo.

Dalle discussioni che già popolano le liste sull’argomento, giunge la notizia della sentenza 145/2005 della Corte Costituzionale.

A sollevare la ‘questione di legittimità costituzionale‘ è stata la Provincia Autonoma di Trento che contesta al legislatore nazionale di violare «i principi costituzionali che regolano i rapporti tra Stato e Province autonome».

I due punti in questione sono l’art.7 comma 2, dove prevede la vigilanza da parte delle province autonome sull’attuazione della legge, e l’art.10 «nella parte in cui prevede l’emanazione, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali, di un regolamento governativo di attuazione».

Questo non significa uno stop alla legge sull’accessibilità. Semplicemente non si applicheranno i punti ritenuti incostituzionali alle province autonome. Tra l’altro proprio nel testo del ricorso, la stessa Provincia di Trento dichiara di essere perfettamente in linea con i propositi di questa legge e di aver già compiuto dei passi nella direzione che porta alla fruibilità dei siti da parte dei portatori di handicap.

La provincia di Trento infatti dimostra una certa sensibilità verso i temi dell’accessibilità già dal 2003, anno in cui si impegna, nella legge provinciale n.8 del 2003 all’art.23, a rendere i siti della amministrazione provinciale fruibili anche dai disabili.

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