Il Garante per la Privacy punisce lo spam

Il Garante per la Privacy si mostra fermo nel confermare il fatto che la legislazione italiana punirà l'invio di posta non desiderata. Il tutto emerge da un ricorso portato avanti contro una mail promozionale ricevuta senza autorizzazione preventiva
Il Garante per la Privacy si mostra fermo nel confermare il fatto che la legislazione italiana punirà l'invio di posta non desiderata. Il tutto emerge da un ricorso portato avanti contro una mail promozionale ricevuta senza autorizzazione preventiva

Il Garante per la Privacy ha ribadito senza mezzi termini che lo spam è una attività illecita e anche l’invio di una sola mail per la richiesta di annessione ad una newsletter rappresenta una pratica da stigmatizzare, punire e scoraggiare. Il provvedimento è venuto alla luce nelle ultime ore ma è datato 20 Aprile e giunge in relazione al ricorso portato avanti da un utente che si è visto recapitare una mail promozionale da parte di un sito web impegnato nella commercializzazione di materiale informatico. L’utente interessato ha richiesto esplicitamente la cancellazione dei propri dati dall’archivio incriminato ed il Garante ha dato ragione all’accusa.

Il dispositivo della sentenza è particolarmente interessante in quanto specifica e preclude la possibilità di inviare qualsivoglia tipo di mail pubblicitaria senza il previo consenso dell’interessato. In particolare risulta essere esplicitamente proibito l’uso di indirizzi mail liberamente disponibili in rete per la creazione di una propria lista utile alla creazione di improvvisate newsletter. Recita il testo ufficiale:

«VISTA la nota anticipata via fax il 20 febbraio 2006, con la quale la resistente, nel fornire i propri estremi identificativi ed un generico riscontro in ordine a finalità, modalità e logica del trattamento effettuato, ha sostenuto che l’invio della contestata comunicazione elettronica all’indirizzo e-mail del ricorrente era lecito, dal momento che tale comunicazione – volta esclusivamente a richiedere “il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali” – non rientrerebbe, a suo avviso, nella previsione di cui all’art. 130 del Codice;
[…]
RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell’art. 130 del Codice anche un’unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata che comprendeva un messaggio volto ad illustrare l’attività svolta dalla resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell’interessato […] e che l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;
[…]
Tutto ciò premesso il garante accoglie il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere l’origine dei dati, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonchè in ordine all’opposizione al trattamento dei dati dell’interessato, e ordina alla società resistente di fornire riscontro al riguardo all’interessato entro il 30 maggio 2006, dando anche conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;
»

L’Authority ha inoltre evidenziato i principi che sottostanno alla sentenza ricordando per voce di Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento, il fatto che «occorre dire un fermo no alla prassi di mandare una mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi». La sentenza pone dunque un importante precedente nella giurisprudenza italiana tale per cui ulteriori casi similari emergeranno già alla luce di quanto reso noto in data odierna da un Garante che promette fermezza su un principio considerato inappellabile.

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