Gli acquisti on-line: la garanzia

“E se poi non funziona?”, è ciò che distoglie molti utenti dagli acquisti on-line di hardware, il timore di ricevere merce guasta è purtroppo un rischio e nulla si può fare per evitarlo, ma conoscere le norme giuridiche in materia può senza dubbio aiutare a risolvere situazioni che possono rivelarsi fastidiose.

Gli artt. 128 – 135 del codice per la “Tutela del Consumatore” (d.lgs. 206/2005) ha abrogato i vecchi artt. 1519 bis – 1519 nonies ed ha fatto chiarezza sulla disciplina dell’intera materia. In quanto legge, il contenuto di detti articoli prevale su ogni regolamento o accordo pubblicato dal venditore sul proprio sito, ma esaminiamo nel dettaglio i punti che maggiormente possono interessarci.

Il primo comma dell’art. 130 prevede che:

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Ciò significa che non dovrete preoccuparvi di contattare la casa per ottenere la garanzia ma, in caso di problemi, dovrete contattare unicamente la persona che vi ha venduto il prodotto.

L’art. 132 chiarisce i termini in cui è possibile usufruire della garanzia, ovvero…

quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Ciò significa che la garanzia non può avere durata inferiore ai due anni, ma decade se il consumatore…

non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La Denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

Il secondo comma dell’art. 130 prevede che:

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

Questo comma è molto importante, in quanto prevede che il consumatore non debba pagare nulla per il ripristino ed il comma 6 fa anche chiarezza su quali sono le spese che non deve addossarsi:

Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

Infatti molti negozianti ritengono, senza ragione, che il cliente debba pagare le spese di spedizione per la restituzione del prodotto, ma ciò non è conforme a quanto disposto dall’art. 130 comma 2.

Infine, se temete che la riparazione o la sostituzione possano dilungarsi, nessun problema, perché l’art. 130 al comma 5 prevede che:

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

È possibile scaricare il testo integrale del Codice del Consumo dal sito della Camera di Commercio, all’indirizzo:

http://images.to.camcom.it/f/Consumatori/co/codicedelconsumo.pdf

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