Altroconsumo vs Apple: la pubblicità è ingannevole

AltroConsumo chiede all'Antitrust di interrompere la pubblicità televisiva dell'iPhone descrivente AirPlay in quanto considerata ingannevole.
AltroConsumo chiede all'Antitrust di interrompere la pubblicità televisiva dell'iPhone descrivente AirPlay in quanto considerata ingannevole.

«Se non hai iPhone, non hai AirPlay»: se la pubblicità Apple si limitasse a questo messaggio, ovvio ed incisivo, AltroConsumo non avrebbe probabilmente nulla da obiettare. L’associazione per la tutela dei consumatori, invece, punta il dito contro il messaggio promozionale in quanto ingannevole nella descrizione del prodotto.

La pubblicità gravita sui media italiani ormai da settimane: il prodotto oggetto della promozione è l’iPhone 4, ma tutto ciò tramite la descrizione di una sua specifica funzionalità. AirPlay, infatti, viene descritto come un sistema in grado di inviare contenuti su canali esterni quali stereo e tv, il tutto seguendo ovviamente le logiche di promozione e sintesi proprie di un messaggio pubblicitario di pochi secondi. Tuttavia, secondo AltroConsumo, tra i contenuti sarebbero volutamente omessi alcuni dettagli fondamentali in grado di cambiare radicalmente l’idea che l’utente ha la possibilità di farsi a proposito del prodotto.

Recita la pubblicità:

se non hai iPhone, non hai AirPlay, il modo semplice di ascoltare la musica che hai sul telefono sul tuo stereo. O guardare le foto che hai scattato sulla tua tv, e se vuoi condividere il tuo film preferito anche questo è semplice…

Ma secondo AltroConsumo tutto ciò non è veritiero e, anzi, chiaramente ingannevole:

Il messaggio pubblicitario non corrisponde tuttavia al vero: la funzione AirPlay dell’Apple iPhone4 è, infatti, utilizzabile solamente se si è in possesso di una Apple TV (2° generazione) o di altoparlanti o ricevitori AirPlay. Non può essere utilizzata, invece, dai consumatori che posseggono supporti stereo e tv di differenti case produttrici

Il dolo sta nell’uso di termini generici quali “tv” e “stereo”, senza specificare come il tutto possa avvenire soltanto in presenza di precise condizioni. Ai sensi dell’art.22 del Codice del Consumo relativo alle “omissioni ingannevoli”, AltroConsumo chiede pertanto di inibire lo spot, di intervenire in modo sollecito e di comminare specifiche sanzioni all’azienda.

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