Il "mancato" informatico va risarcito dei danni d'immagine

Questa è la storia di un dipendente dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania che sognava di fare l’informatico.

Un bel giorno, la sua ditta indice un concorso interno per programmatore. Lui si impegna e vince la gara, ma con suo immenso dispiacere non si vede riconosciuta la promozione.

Continua così, amareggiato, a svolgere mansioni di quarto livello anziché passare al terzo per il Centro Elaborazione Dati.

Ma non si abbatte e decide di rivolgersi ai giudici per vedersi riconosciuto un suo diritto e un risarcimento danni.

L’azienda non ci sta, fa ricorso in Appello e perde; insiste e presenta un altro ricorso in Cassazione. Qui, la Corte riconosce al dipendente il danno per la mancata acquisizione di una maggior capacità, condannando l’azienda ad un adeguato risarcimento.

Morale della favola (o meglio, della sentenza): per le attività professionali soggette a continue evoluzioni (come quelle legate all’informatica) occorre un assiduo aggiornamento tecnico e un’attività pratica di impiego dei diversi programmi applicativi. In caso questo non avvenga, il dipendente è danneggiato anche nell’immagine… e perciò va risarcito (Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 8439 del 1 Aprile 2008).

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