Questa pronuncia della Cassazione costringe Google al delisting delle notizie obsolete

Questa pronuncia della Cassazione costringe Google al delisting delle notizie obsolete

Il diritto all’oblio su Google rappresenta una tutela fondamentale per chi desidera eliminare informazioni personali dal celebre motore di ricerca, specialmente quando queste risultano obsolete, inesatte o lesive della reputazione. Istituito a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2014 e oggi sancito anche dall’art. 17 del GDPR, il diritto all’oblio consente di cancellare notizie da internet che non rispondono più a un interesse pubblico attuale. Google, quale motore di ricerca, ha predisposto un apposito modulo per la richiesta di rimozione, che viene valutata caso per caso, tenendo conto di fattori come la pertinenza, l’attualità e il bilanciamento con la libertà di espressione. In caso di diniego, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare la rimozione delle informazioni ritenute illecite o sproporzionate.

Negli anni, l’interpretazione di questo diritto ha dato luogo a un ampio dibattito giurisprudenziale, soprattutto in relazione al ruolo di Google quale intermediario e alla permanenza online di articoli che, pur legittimi al tempo della pubblicazione, possono risultare oggi sproporzionati o lesivi. 

È proprio in questo contesto che si inserisce l’intervento della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, con la quale la Prima Sezione civile ha accolto il ricorso redatto dagli avvocati Angelica Parente e Domenico Bianculli, annullando con rinvio la decisione del Tribunale di Milano che aveva rigettato una richiesta di deindicizzazione presentata da un cittadino assolto in via definitiva da gravi accuse penali.

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L’interessato portava Google in Tribunale per non aver cancellato le notizie dalle ricerche per il suo nome

La vicenda processuale ha origine da una custodia cautelare risalente al 2011, a seguito di indagini che ipotizzavano il coinvolgimento dell’interessato in attività criminali legate alla ’ndrangheta. Dopo un iter giudiziario complesso, culminato in una condanna in appello per associazione mafiosa, nel 2015 la Corte di Cassazione ha assolto l’uomo con formula piena. Nonostante ciò, alcune notizie datate, pubblicate su testate giornalistiche e reperibili tramite i motori di ricerca digitando il suo nome, continuavano a riferirsi alle fasi iniziali dell’inchiesta e a riportare informazioni prive di aggiornamenti circa l’intervenuta assoluzione. Il ricorso promosso avanti la Suprema Corte ha dunque sollevato la questione del corretto bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della reputazione personale nel contesto dell’indicizzazione sui motori di ricerca.

Al centro del giudizio – commenta l’Avv. Angelica Parente – si colloca un delicato bilanciamento tra due diritti fondamentali: da un lato, il diritto alla protezione dei dati personali dall’altro, il diritto di cronaca e il legittimo interesse del pubblico a conoscere fatti di rilevanza generale”.

Introdotto dalla celebre sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12, Google Spain), il diritto all’oblio ha trovato successiva codificazione nell’art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), sotto il nome di “diritto alla cancellazione”. Tale norma consente agli interessati di ottenere la rimozione dei propri dati personali quando questi risultino non più necessari, inesatti, inadeguati, irrilevanti o eccessivi rispetto alle finalità per cui sono stati pubblicati.

Nella sentenza in oggetto – continua l’avvocato Parente – la Cassazione si è trovata a valutare se la permanente indicizzazione sul motore di ricerca Google di articoli giornalistici risalenti a circa vent’anni prima — pur non contestati nei contenuti — fosse ancora giustificata, o costituisse invece una lesione sproporzionata del diritto alla reputazione e alla riservatezza dell’ex protagonista dei fatti.

Un compito particolarmente complesso, che impone al giudice un’analisi caso per caso, tenendo conto del decorso del tempo, dell’attualità dell’interesse pubblico alla notizia, e del ruolo dell’interessato nella vita pubblica.

Diritto all’oblio, un quadro in continua evoluzione

Il caso deciso dalla Cassazione nel 2025 non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro giurisprudenziale in progressiva evoluzione, dove il tema della rimozione di notizie di cronaca da Google è stato affrontato sotto molteplici prospettive. In più occasioni, sia il Garante per la protezione dei dati personali sia l’autorità giudiziaria hanno riconosciuto la fondatezza delle richieste avanzate da soggetti che, pur non rivestendo più un ruolo pubblico o penalmente rilevante, continuavano a subire le conseguenze reputazionali di informazioni non aggiornate, accessibili attraverso i motori di ricerca.

In questo solco si colloca, ad esempio, la sentenza n. 5423/2024 del Tribunale di Roma, che ha stigmatizzato l’inerzia di Google a fronte di una richiesta regolarmente avanzata da un cittadino coinvolto in un procedimento penale ormai concluso con prescrizione, e il Provvedimento n. 9124401 del Garante, che ha ampliato il concetto di “dato personale” anche all’identificabilità indiretta tramite ruoli o cariche sociali.

Rilevante anche il caso affrontato con il Provvedimento n. 275 del 2024, nel quale il Garante ha accolto le istanze di un ex personaggio pubblico intenzionato a recidere il legame digitale con un passato ormai superato, mentre sul versante della responsabilità civile si segnala la sentenza n. 18430/2022 della Cassazione, che ha affermato la responsabilità del motore di ricerca quale hosting provider per la mancata rimozione di contenuti diffamatori, condannando Google al risarcimento del danno. Queste pronunce, tutte ottenute grazie al patrocinio legale degli Avv. Angelica Parente e Domenico Bianculli, testimoniano un orientamento consolidato volto a garantire la tutela del diritto all’oblio quale strumento effettivo di protezione della dignità e della reputazione digitale.

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Il funzionamento tecnico della ricerca e la rimozione dei contenuti: crawler, indicizzazione e delisting

Per comprendere appieno la portata del diritto all’oblio, è utile chiarire come funziona tecnicamente il motore di ricerca Google. L’algoritmo alla base del servizio utilizza dei software automatici detti crawler (o spider) per scansionare continuamente il web. Questi strumenti analizzano i contenuti delle pagine online e li memorizzano nei propri indici, rendendoli poi disponibili nei risultati quando un utente effettua una ricerca, ad esempio inserendo un nome e cognome.

L’indicizzazione rappresenta dunque il momento chiave attraverso cui una notizia pubblicata da un quotidiano online, o da una testata registrata, diventa accessibile a milioni di utenti tramite una semplice ricerca nominale. 

La visibilità delle notizie in rete è ulteriormente potenziata da servizi come Google News, che aggregano articoli secondo criteri di rilevanza e freschezza dell’informazione.

Quando una persona invoca il diritto all’oblio e Google decide di accogliere l’istanza, l’effetto pratico che si verifica è il cosiddetto delisting: l’URL specifico non viene più mostrato nei risultati delle versioni europee di Google (ad esempio google.it o google.fr) se la ricerca avviene con il nome dell’interessato. Questo succede a livello tecnico quando si è riusciti a cancellare notizie da Google. Importante notare che la notizia in sé non viene cancellata dal sito sorgente: resta tecnicamente accessibile, ma perde la visibilità diretta attraverso il motore di ricerca. In alternativa, anche il webmaster del sito può decidere in autonomia di impedire l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca: può farlo includendo nella pagina interessata un attributo “noindex” o “nofollow”, oppure configurando il file robots.txt per inibire l’accesso al crawler.

Questi strumenti rappresentano il versante tecnico di una strategia più ampia di protezione della reputazione digitale, ormai imprescindibile in un ecosistema informativo che tende a conservare traccia di tutto, senza limiti temporali.

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