CoolStreaming, il reato non sussiste

L'Avv. Giuseppe Briganti ci ha dettagliatamente spiegato i risvolti dell'ordinanza con cui il GIP ha ordinato il dissequestro del sito coolstreaming.it esplicando come non sussista alcun reato nell'attività portata avanti segnalando i link alle web-tv
L'Avv. Giuseppe Briganti ci ha dettagliatamente spiegato i risvolti dell'ordinanza con cui il GIP ha ordinato il dissequestro del sito coolstreaming.it esplicando come non sussista alcun reato nell'attività portata avanti segnalando i link alle web-tv

Il Tribunale del Riesame ha offerto a CoolStreaming una vittoria senza sbavatura alcuna nei confronti dell’attacco ricevuto per la propria attività da parte di Sky. A seguito della denuncia iniziale il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro preventivo del sito coolstreaming.it, interrompendone così temporaneamente le attività. La nuova ordinanza del GIP dispone ora la non convalida del sequestro stesso in quanto si ritiene che «non sussistano i presupposti, neanche in termini di fumus boni iuris, per ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all’art. 171 lett. a-bis) legge n. 633/1941, né quella di cui all’art. 171 lett. f) stessa legge prospettata in via alternativa dal P.M. nell’atto di appello, né alcuna altra fattispecie incriminatrice prevista dall’attuale disciplina normativa in tema di tutela penale del diritto d’autore.

L’avvocato Giuseppe Briganti, colui che ha difeso a causa CoolStreaming, ci ha così dettagliatamente spiegato i contenuti dell’ordinanza con cui viene respinta ogni ipotesi di reato:

  • «il Tribunale non è in grado innanzitutto di stabilire se le trasmissioni televisive delle partite di calcio di cui si tratta possano essere o meno qualificate come opere dell’ingegno per mancanza di elementi a supporto dell’accusa»: l’opera della regia di Sky non viene insomma qualificata come opera di ingegno e risulta pertanto non tutelabile sotto questo punto di vista;
  • «il Tribunale ritiene fondata sul punto la conclusione del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo il quale le suddette trasmissioni sportive non possono essere qualificate quali opere dell’ingegno per difetto di un apprezzabile apporto creativo»: tesi che rafforza la conclusione precedente;
  • «Coolstreaming non potrebbe essere ritenuto responsabile – nemmeno a titolo di concorso – del reato contestatogli perché non esso ma le emittenti cinesi hanno immesso in Rete le trasmissioni. Coolstreaming non ha invece trasmesso alcunché né ha agevolato l’immissione in Rete, limitandosi a segnalare collegamenti ipertestuali a ciò che già si trovava su Internet»: a CoolStreaming non può essere contestata una trasmissione che in verità viene solo segnalata e non riprodotta;
  • «non è stato del resto dimostrato dall’accusa e dalla denunciante che le emittenti cinesi agiscano in violazione del contratto di licenza intercorso con detta denunciante».

Secondo l’Avv. Briganti il PM dovrà decidere ora, al termine delle indagini preliminari, se dave avvio al vero e proprio giudizio contro CoolStreaming (esercitando l’azione penale) o se, piuttosto, archiviare il caso. Ala luce di quanto indicato nel testo dell’ordinanza CoolStreaming confida nella magistratura con l’ambizione di arrivare quanto prima ad una completa archiviazione.

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