Si snellisce la Privacy

Cambiano alcuni tratti essenziali della legge 675/'96. Approvato il Decreto che riduce l'obbligo del consenso preventivo e scritto per il trattamento dei dati. Novità anche per il marketing online: da giugno arrivano i codici di autodisciplina
Cambiano alcuni tratti essenziali della legge 675/'96. Approvato il Decreto che riduce l'obbligo del consenso preventivo e scritto per il trattamento dei dati. Novità anche per il marketing online: da giugno arrivano i codici di autodisciplina

Dal 1° febbraio 2002 cambia la legge sulla privacy. Questo è il termine stabilito nel Decreto che ritocca le norme sul trattamento dei dati personali, appena passate al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per dare forza di legge alle disposizioni in esso contenute.

Ma cosa cambierà effettivamente nel trattamento dei dati personali con l’entrata in vigore delle nuove norme? Incisive modifiche riguardano la legge 675/’96, meglio nota come il tassello centrale della privacy nostrana, insieme alle successive leggi di modifica ( Dlgs 171/’98).

Sulla base del documento approvato lo scorso 21 dicembre (ed ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) le novità principali che riguardano la comunicazione online ruotano intorno ai principi di alleggerimento delle disposizioni per il trattamento dei dati personali e all’introduzione dell’autodisciplina.

Gli aspetti toccati riguardano tutti punti nevralgici della privacy in merito alla comunicazione interattiva. Il tono generale è quello dell’alleggerimento delle disposizioni della 675/’96. C’è solo da chiedersi in che misura il Decreto appena approvato riesca ad avvicinarci all’idea di una privacy possibile, non irrigidita in disposizioni altrimenti difficilmente applicabili, senza annacquare il diritto alla riservatezza.

Semplificazioni del regime della privacy

Salta subito all’occhio, tra le nuove disposizioni, una riduzione del consenso al trattamento dei dati personali. Non ci sarà più bisogno del preventivo consenso scritto dell’interessato nel caso i dati vengano «forniti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario». Sempre che non siano prevalente sugli stessi dati «i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un interesse legittimo dell’interessato».

Viene così toccata una delle disposizioni che aveva trasformato la legge sulla privacy in una fonte di preoccupazione per chiunque si trovasse a che fare con un elenco contenente dei dati. All’inizio si temeva anche per i dati di una rubrica telefonica. Svanite le interpretazioni estreme, il problema è rimasto per attività più o meno di routine come l’elenco dei fornitori e dei clienti, ad esempio. Alla rigidità si sostituisce il principio del bilanciamento degli interessi. Ora sarà il Garante a stabilire i casi in cui non si applica l’obbligo del consenso.

Si alleggerisce anche il regime delle notificazioni. L’obbligo di indicare al Garante della Privacy il responsabile (o i responsabili) del diritto di modificazione, cancellazione ed integrazione dei dati si stempera nel vincolo ad indicare anche un rappresentante dell’effettivo responsabile.Lo stesso vale per l’informativa da rendere agli interessati. La disposizione sembra ritagliata ad hoc per agevolare le attività di outsourcing delle aziende.

L’autodisciplina

Cade la corazza della legge sulla privacy con un’apertura verso il basso e l’autoregolamentazione. Il trattamento dei dati personali della comunicazione interattiva e del marketing sarà sottoposta al regime dell’autodisciplina. Il termine cruciale per questo passaggio è il 30 giugno del 2002. Per allora, il Garante per la Privacy dovrà promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati che trattano i dati personali

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