Niente privacy per chi scambia musica online

Un tribunale statunitense dà ragione alla RIAA: i provider dovranno fornire, anche senza autorizzazione del tribunale, i dati dei loro clienti che scambiano musica illegalmente.
Un tribunale statunitense dà ragione alla RIAA: i provider dovranno fornire, anche senza autorizzazione del tribunale, i dati dei loro clienti che scambiano musica illegalmente.

Rischia di avere pesanti ripercussioni sul file‑sharing
online la sentenza emessa martedì da un giudice federale statunitense che ha
imposto a Verizon Communications, uno dei maggiori Internet service provider,
di fornire i dati personali di un cliente accusato di distribuire in maniera
illegale oltre 600 canzoni protette da copyright.

Il giudice distrettuale John D. Bates ha accolto la
richiesta della RIAA (Recording Industry Association of America) secondo la quale
il Digital Millennium Copyright Act approvato dal Congresso USA nel 1998 impone
ai provider di rivelare l’identità dei loro clienti accusati di violare il
copyright, anche nel caso in cui il materiale incriminato non sia materialmente
ospitato sui server del provider. Verizon contestava questa interpretazione:
pur ammettendo il diritto della RIAA di conoscere il nome dei pirati, il
provider metteva in discussione il metodo; con il DMCA, infatti, l’obbligo di
notifica non deve essere approvato da un giudice e deve essere immediatamente
rispettato dal provider.

Il giudice Bates ha definito «forzata» l’interpretazione di
Verizon: se venissero colpiti dalla legge soltanto i provider che ospitano
materiali illegali, e non anche quelli che si limitano a fornire la connessione ai pirati,
«una quantità significativa di violazioni del copyright sarebbero protette
dall’autorità del DMCA», ha scritto il giudice.

Le associazioni per le libertà civili, che in agosto avevano
presentato un memoriale in favore di Verizon lamentando l’incostituzionalità
del DMCA, si sono dette deluse, anche se non stupite, dalla decisione. Il
giudice Bates ha comunque escluso ogni pregiudiziale di anticostituzionalità:
«Né Verizon, né alcuno dei suoi sostenitori ha sostenuto che scaricare da Internet
in maniera anonima e senza autorizzazione oltre 600 canzoni sia una forma di
espressione protetta dal Primo Emendamento», ha spiegato il giudice, ma ha
aggiunto che, se anche ciò fosse avvenuto, «i clienti di Verizon non hanno
utilizzato Internet per distribuire i discorsi di Lenin, i brani biblici,
materiali educativi o critiche antigovernative», casi nei quali ci si sarebbe
potuti appellare al Primo Emendamento «con maggiore fondatezza».

Appresa la sentenza, Verizon ha spiegato di non aver mosso
alcuna critica esplicita all’impianto del DMCA, legge alla cui stesura il
provider ha partecipato attivamente; ma, per bocca della sua vicepresidentessa
Sara B. Deutsch, Verizon ha espresso l’intenzione di ricorrere in appello:
«Questo caso autorizza chiaramente chiunque dichiari di essere detentore di un
copyright a lanciare un’accusa di violazione dei diritti d’autore per ottenere
il totale accesso alle informazioni dei clienti privati senza nessuna delle
protezioni garantite dai tribunali», ha spiegato la Deutsch.

Lo stesso allarme è stato lanciato dalla US Internet
Industry Association, secondo la quale, «se l’obbligo di notifica sarà
applicato [a questo caso], presto ne seguiranno altri». In un memoriale di
parte, l’associazione dei provider statunitensi ha previsto che «ciò implicherà
costi pesanti sia per i grandi ISP, che potrebbero ricevere migliaia di
notifiche, sia per i piccoli, per i quali anche un’imposizione isolata può
rivelarsi insormontabile».

Soddisfazione è stata espressa invece, naturalmente, dal
presidente della RIAA, Cary Sherman: «Apprezziamo la decisione della corte, che
sostiene la nostra interpretazione della legge», ha dichiarato Sherman in un
comunicato. «La distribuzione illegale di musica su Internet è un problema
serio per i musicisti, gli autori e gli altri detentori di diritti, e le case
discografiche hanno fatto grandi passi per educare i consumatori e fornire loro
alternative legali».

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