Condivisione illecita via P2P: il crimine e la sua prova

Molto spesso leggiamo della teoria del “making available”, sostenuta da associazioni ben note al popolo del P2P come la RIAA e la MPAA. Se a volte viene accettata in modo acritico, altre volte se ne discute. Ma una domanda sorge spontanea: perché quando si tratta di P2P l’imputato o il diffidato non solo viene visto come “già condannato” ma anche come un temibile criminale? Inoltre, perché si dovrebbe prescindere dalla prova?

Anche in un caso relativo a fattispecie ben più gravi (come l’omicidio, per esempio) non si potrebbe certo prescindere dalla prova di aver commesso il fatto. Quando si discute di P2P, però, sembra che la gravità della condotta sia tale da suggerire una certa “disinvoltura” nel verificare se realmente la condivisione si sia realizzata o meno.

Certo, la legge può prevedere di punire anche la semplice azione della condivisione, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia poi scaricato effettivamente il file condiviso. Ma è giusto?

Sicuramente il download illecito di opere protette dal diritto d’autore non lo è, visto che si violano diritti altrui. Ma il semplice mettere a disposizione un file, senza che poi nessuno lo scarichi, dovrebbe (eticamente) essere considerato un crimine?

Dal punto di vista civilistico, chiaramente dovrebbe farsi riferimento al danno subito dai soggetti lesi, che nel caso di specie sarebbe inesistente. Né potrebbe essere altrimenti, visto che, quanto meno nel nostro ordinamento, quando si provoca un danno bisogna risarcirlo. Ma bisogna provare sia che un danno si è verificato sia la sua quantificazione!

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