Propaganda fascista: la legge pensa al web

La proposta di legge contro l'apologia del fascismo in discussione alla Camera è un esempio di estensione dovuta alla presenza della Rete: ecco cosa dice.
La proposta di legge contro l'apologia del fascismo in discussione alla Camera è un esempio di estensione dovuta alla presenza della Rete: ecco cosa dice.

Dopo l’esame in Commissione, arriva a Montecitorio la tanto discussa proposta di legge sulla propaganda nazifascista, che modifica una fattispecie di reato: non saranno più soltanto punite la riorganizzazione del disciolto partito fascista, le manifestazioni e le apologie manifestamente pubbliche del fascismo, ma c’è un’attenzione in più alla propaganda. Questa estensione è dovuta, secondo Emanuele Fiano, primo firmatario, alla realtà online che i vecchi legislatori non potevano immaginare. Ma quali sono i casi limite e le interpretazioni possibili?

Il testo di legge sulla “Propaganda del regime fascista e nazifascista” è pronto per arrivare in aula ed essere votato, presumibilmente tra una settimana, massimo dieci giorni. È composto in pratica da una sola modifica che introduce un articolo 293-bis nel codice penale. Perché si pensa ce ne sia bisogno, visto che esistono già due leggi, la Scelba e la Mancino – rispettivamente del 1952 e del 1993 – che citano pur latamente anche la propaganda? Evidentemente perché una parte politica, in questo caso il PD e il centrosinistra (sinistra extra governo compresa) è convinta che qualcosa sia sfuggito, che siano troppi gli esempi di propaganda fascista libera di viaggiare, tra il mondo fisico e quello sul web; una subcultura collegata anche a siti di merchandising, in un network che perdipiù vanta una platea potenziale enorme, più di quanto Scelba avrebbe mai potuto immaginare 65 anni fa.

È stata lanciata una sfida a quella che viene definita una “zona franca” dove prosperano senza troppi guai vari tipi di interesse, tra l’ideologico e il commerciale, secondo una dinamica abbastanza simile a quella delle fake news, con l’aggravante che si tratta di richiami a un regime che la nostra Costituzione dichiara illegale e incompatibile con la nostra società e civiltà. La strategia adottata da questo 293 bis è quella di punire chiunque propaganda immagini e contenuti, ma non solo, anche chi distribuisce e vende oggetti oppure richiama simbolicamente la gestualità:

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità.

Tutto quanto è propaganda?

Le questioni sollevate da questo testo di legge sono molto scivolose: cosa è propaganda? È davvero tanto facile determinarla per un giudice partendo da questo testo? Cosa comporta vendere un busto di Mussolini? È un atto fascista in sé? E possederlo? Il saluto romano è sempre punibile? E come contestarlo senza in pratica far saltare la praticabilità di molti consessi popolari, ad esempio una partita di calcio?

A queste domande si aggiunge anche l’idea dell’aggravante della Rete. Lo stesso identico atto, se compiuto sul web, è considerato peggiore:

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Il motivo è comprensibile: ci sono attualmente ancora migliaia di pagine social inneggianti al fascismo, e sempre online prospera un eCommerce disgustoso di anticaglie e riproduzioni del ventennio che giocano sulla scarsa conoscenza e memoria delle ultime generazioni. L’aggravante sarebbe, secondo chi propone questa legge, omologa di quanto già si dispone per le attività terroristiche, l’istigazione a delinquere. Anche la diffamazione ha una sua aggravante social riconosciuta dalla Cassazione. Senza per questo poter parlare di censura. Termine effettivamente insensato: questa proposta di legge non è neanche lontana parente di quella tedesca.

Dunque tutto bene? Non proprio. C’è in questo testo qualcosa di vago che potrebbe mettere in crisi il principio di determinatezza, presupposto dell’applicazione di un articolo del codice penale (cioè, in parole povere, evitare che nello sforzo interpretativo un giudice finisca per inventare reati). Inoltre non sembra chiaro come si pensa di punire uno store online, e dove finisce la propaganda e inizia il rischio di punire una opinione, per quanto criticabile. Emanuele Fiano ha chiarito questi aspetti a Webnews.

Emanuele Fiano

Emanuele Fiano, 54 anni, è uno dei responsabili nazionali del PD. Figlio di Nedo Fiano, ebreo deportato ad Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia, ha caratterizzato la sua attività politica per una forte connessione tra la sinistra italiana e Israele e la comunità ebraica, in particolare nella condanna di ogni forma di discriminazione e propaganda contro le minoranze. Si è sempre impegnato nel campo del contrasto ai fenomeni di neofascismo ed è un sostenitore dell’applicazione della legge Mancino, non sempre applicata.

“Questa legge non è contro l’opinione”

Partiamo da questa distinzione di cui si parla molto: apologia e propaganda…

Attenzione, non è questo il punto: già Scelba parlava di propaganda, ma questo non significa che non ci sia bisogno di un intervento.

Allora questo 293bis cosa fa?

Allarga lo spettro: siccome è molto allargato lo spazio di propaganda del fascismo, si allarga lo spettro di azione dello stato per punirla.

Insomma, non ci fosse la Rete, il merchandising online, non ci sarebbe questo testo?

Ha sicuramente un ruolo determinante. Ai tempi di Scelba come si poteva organizzare un’adunata fascista o propagandarne la simbologia? Con un articolo, oppure con un giro di telefonate, con dei volantini, e quante persone potevi radunare in piazza? Poche centinaia, forse. E con grande sforzo. Oggi è completamente diverso.

Le faccio un esempio:

[!] Ci sono problemi con l’autore. Controllare il mapping sull’Author Manager

questa pagina di Amazon. Si trovano facilmente libri, oggetti, busti su Mussolini, ma questo non sembra essere un reato. Non è pericoloso scrivere “chiunque produca e venda”?

Se Amazon scrivesse in caratteri cubitali “Viva il duce viva il fascismo” in alto nella pagina, sarebbe un atto di propaganda. Invece, vendere un francobollo di Mussolini, effigi, oggetti vari, in un contesto neutro per me non è assolutamente propaganda. Voglio ribadirlo: non vogliamo punire a caso, né punire le opinioni. Vogliamo punire la propaganda del nazifascismo, il contesto è rilevante.

Vale lo stesso principio per le gestualità? Alcuni fanno ironie sulla chiamata del taxi, o sugli ultras allo stadio….

C’è un emendamento dell’on. Mazziotti, annunciato per l’Aula, che propone che i gesti non siano punibili sempre, ma che non possano essere fatti in occasione di manifestazione parafasciste. In altri termini: il saluto fascista dev’essere in un contesto coerente con l’accusa di propaganda. Sono disposto a discuterne.

L’aggravante di Rete? Le confesso un mio sogno: che un giorno il legislatore smetta di fare distinguo offline-online, considerando la compenetrazione degli habitat nella nostra vita quotidiana. È una separazione antiquata: non sarebbe più contemporaneo dire che qualcosa non si fa e basta?

Credo sia quasi superfluo evidenziare l’effetto moltiplicatore del web, non esiste niente di paragonabile al mondo e nella storia. Una pagina social creata in due minuti può essere letta da decine di migliaia di persone: nella diffusione della cultura, buona o cattiva che sia, ovviamente, il web è senza filtro. L’aggravante, da questo punto di vista, ci sta, proprio come contrappeso, senza scordare la battaglia culturale.

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