AGCM, pratica commerciale scorretta per Wind

L'AGCM ha deciso multare l'operatore Wind per pratiche commerciali scorrette in occasione della rimodulazione che ha portato i rinnovi da 30 a 28 giorni.
L'AGCM ha deciso multare l'operatore Wind per pratiche commerciali scorrette in occasione della rimodulazione che ha portato i rinnovi da 30 a 28 giorni.

Le rimodulazione dei contratti di telefonia mobile con i rinnovi che sono passati da 30 a 28 giorni continuano a far discutere. L’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha, infatti, erogato una pesante multa di 500 mila euro a Wind per pratiche commerciali scorrette in occasione proprio della rimodulazione dei suoi contratti di telefonia mobile che hanno iniziato a proporre rinnovi ogni 28 giorni o 4 settimane, abbandonando la tariffazione mensile.

Secondo quanto si legge sul sito dell’Autorità, è stata accertata la scorrettezza della condotta della società consistente nell’aver ridotto unilateralmente il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue. Inoltre, l’AGCM ha rilevato anche un’altra scorrettezza. L’Autorità, infatti, evidenzia che è stata considerata scorretta anche la condotta consistente nell’aver modificato unilateralmente il periodo di rinnovo anche per le opzioni a durata minima (24 o 30 mesi), richiedendo a coloro che optavano per il recesso il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem (pari a 40 euro) e dell’apparato “Google Chromecast” (pari a 34,90 euro).

L’AGCM, infine, ha sottolineato come la rimodulazione sui tempi di rinnovo abbia comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Visto quando rilevato, l’Autorità ha deciso di erogare la multa a Wind-Tre ritenendo la sua pratica aggressiva in quanto idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso, riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.

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