Proposta Cassinelli, seconda beta release

L'on. Roberto Cassinelli ha distribuito il PDF contenente la seconda bozza della propria proposta di legge per regolamentare l'iscrizione ad un apposito registro dei blog assimilabili a pubblicazioni editoriali. Si torna a discutere sulle discriminanti
L'on. Roberto Cassinelli ha distribuito il PDF contenente la seconda bozza della propria proposta di legge per regolamentare l'iscrizione ad un apposito registro dei blog assimilabili a pubblicazioni editoriali. Si torna a discutere sulle discriminanti

La proposta di legge per la regolamentazione dei blog nel contesto della riforma dell’Editoria giunge ad una nuova puntata. L’on. Roberto Cassinelli, infatti, dopo aver raccolto il feedback della rete a proposito della prima originaria proposta alternativa alla precedente “ammazza-blog” di Franco Ricardo Levi, torna sull’argomento avanzando una proposta più articolata che pone paletti più precisi per la definizione dei blog che dovranno sottostare alla richiesta registrazione.

Le modifiche alla proposta sono elencate nell’apposito pdf messo online in attesa di compilare la relazione esplicativa. Il testo è in pasto alla blogosfera ed i primi commenti stanno per essere raccolti tanto sul blog di Cassinelli quanto sull’apposito gruppo nato su Facebook. Nonostante l’approfondimento ottenuto dalla nuova bozza, i dubbi rimangono sempre e ancora i soliti: basteranno poche righe a consegnare una discriminante equa e netta tra chi deve registrarsi e chi può evitare? Il paradigma degli introiti lordi è buono e sufficiente? A proposito dei blog soggetti alla registrazione, infatti, il nuovo testo esplicita in modo particolare tre condizioni:

  • «il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet risulta essere l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile»;
  • «l’editore del prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet intende avvalersi delle provvidenze previste
    dall’articolo 3»;
  • «il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe
    le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale da una redazione di almeno
    due persone regolarmente retribuite
    ; contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l’editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 36.000 annui».
Seguono altresì le punizioni previste per “omessa registrazione“: «Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all’art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblica un prodotto editoriale
non periodico, del quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in
modo non conforme al vero».

Spiega Cassinelli sul proprio blog: «È un testo che cerca di recepire tutti i Vostri suggerimenti, e che comunque è ancora una versione “beta”, su cui attendo di ricevere altre osservazioni. Ho pensato di fare, questa volta, una presentazione un po’ diversa. Quindi, proprio qui sotto, potete vedermi “in carne ed ossa” all’interno di un filmato in cui Vi racconto la nuova bozza»:

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