Scuola e Covid-19: il Garante pubblica due nuove FAQ

Il Garante della Privacy pubblica due FAQ per chiarire i profili in tema di protezione dati.
Scuola e Covid-19: il Garante pubblica due nuove FAQ
Il Garante della Privacy pubblica due FAQ per chiarire i profili in tema di protezione dati.

Il Garante della Privacy ha pubblicato due nuove FAQ per chiarire i profili in materia di protezione dei dati personali derivanti dall’applicazione del decreto legge n. 1/2022, con particolare riferimento alla gestione dei nuovi casi di positività e ai dati che devono essere forniti per usufruire dei test antigenici rapidi Covid-19 gratuiti o a prezzi calmierati.

Il Garante sui test anti covid a scuola

Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

– per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;

– esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;

– secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;

– senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;

– nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);

– da personale autorizzato e istruito.

Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto. Nel caso poi della necessità di usufruire dei test rapidi gratuiti, le strutture abilitate a eseguire i suddetti controlli sono autorizzate a trattare i dati personali necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge (es. certificato di esenzione, fascia di età, alunni in autosorveglianza), presenti nella documentazione fornita dagli interessati, senza richiedere ulteriori informazioni (es. stato vaccinale).

In base al quadro normativo vigente, conclude poi il Garante, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi è prevista per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti ad autosorveglianza, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. In relazione alla fascia di età dell’interessato è inoltre prevista l’esecuzione di test a prezzi calmierati.

 

 

 

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