Niente diritto all'oblio in casi giudiziari gravi

L'autorità garante ha sentenziato che non si può invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e ancora non concluse.
L'autorità garante ha sentenziato che non si può invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e ancora non concluse.

Non si può invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è concluso da poco tempo. Le motivazioni di una recente decisione del Garante della privacy sono perfette cornici di questa norma sulla deindicizzazione dei contenuti in Rete rispetto all’interesse pubblico. Se un caso giudiziario è grave e neppure concluso, non ha senso che una persona chieda di “sparire” dal web. Non è suo diritto, prevale il diritto altrui di non restare ignari.

Il provvedimento del Garante parte, come prevede il protocollo del diritto all’oblio, da un ricorso presentato da un ex consigliere comunale coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa che si è visto rifiutate le richieste avanzate a Google. La persona voleva che il motore di ricerca rimuovesse una serie di url in cui si ricostruiva una vicenda di corruzione di dieci anni fa conclusa con una condanna, passata in giudicato e successivamente coperta da indulto. Il parere degli avvocati di Google è stato invece che non sussistevano i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia del 2014.

Reati che destano allarme sociale

Dopo aver esaminato il caso, il Garante ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione degli articoli che parlavano di questa persona: nonostante si sia conclusa nel 2012 con una sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta da indulto, per l’autorità ha ancora importanza che digitando il suo nome e cognome nel motore di ricerca riaffiori l’indagine in cui era rimasto coinvolto l’ex consigliere. Il classico scontro di interessi: a dire dell’uomo, non ricoprendo più incarichi pubblici e operando in un settore privato, la permanenza in rete di notizie gli avrebbero arrecato un danno personale; nel rigettare la richiesta, l’Autorità, alla luce delle Linee guida dei Garanti europei, ha rilevato che sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all’oblio, questo elemento incontra un limite “quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale”.

Le richieste vanno quindi, secondo il Garante, valutate con minor favore (anche se devono essere sempre e comunque analizzate caso per caso). Nella circostanza specifica il lasso di tempo non è sufficiente, e la vicenda merita ancora considerazione, cioè memoria. Oltre a ciò, alcuni url riattualizzavano la notizia richiamandola in articoli relativi ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicati fino al 2015 e la loro relativa attualità dimostra l’interesse ancora vivo e attuale dell’opinione pubblica. Infine, in un caso di reato contro la pubblica amministrazione, si ritiene che nella professione attuale nell’ambito immobiliare, che richiede un albo professionale, assuma rilievo la conoscibilità di queste notizie (nelle linee guida dei garanti europei, si citano “politici, alti funzionari pubblici, uomini di affari e professionisti iscritti agli albi”).

Qualunque cosa decida il ricorrente, la strada è quella del tribunale ordinario, sapendo che in ogni caso Google non risponde direttamente dei contenuti indicizzati.

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