Breve analisi giuridica degli "avvertimenti"

In relazione al caso Peppermint e più in generale alle lettere “minatorie” inviate a chi, tramite P2P, ha scambiato brani musicali o comunque opere coperte dal diritto d’autore, è opportuno ricordare che l’introduzione di strumenti di “intimidazione” psicologica non ha precedenti nel nostro ordinamento giuridico.

La lettera inviata dai legali della Peppermint, con cui il presunto reo viene “invitato” a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento in modo da evitare future azioni giudiziarie, potrebbe essere definita ingannevole in base al principio di legalità e di obbligatorietà dell’azione penale.

Quando, infatti, una norma stabilisce una sanzione penale, non è possibile ignorare l’illecito, da chiunque sia commesso, poiché la condotta illecita fa comunque scattare, per le forze dell’ordine e per gli organi requirenti, l’obbligo di perseguire l’illecito.

Così come non è pensabile, nonostante la dottrina Sarkozy vada in senso opposto, che il Provider avvisi il presunto colpevole chiedendogli di smettere, tale condotta oltretutto potrebbe configurare, per la legge italiana, un’ipotesi di favoreggiamento.

È opportuno, inoltre, ricordare i buoni risultati ottenuti dalla Polizia Postale e dal Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza, ciò dovrebbe indurre le major e le associazioni a non attuare condotte da “sceriffi” della rete, peraltro illegali.

In questo momento, invece, anche in Italia, la tendenza sembra quella di applicare alle condotte del peer-to-peer, al limite tra legalità e illegalità, dal punto di vista investigativo, le stesse regole della pedopornografia, reato ben più grave.

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