Casapound vince la causa contro Facebook

Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso di Casapound, ordinando a Facebook la riattivazione della pagina chiusa e un risarcimento di 15mila euro.
Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso di Casapound, ordinando a Facebook la riattivazione della pagina chiusa e un risarcimento di 15mila euro.

Casapound ha vinto la causa contro Facebook, intentata lo scorso settembre dopo la chiusura della pagina ufficiale e di diversi altri account legati al movimento di estrema destra. Il tribunale civile di Roma ha accolto il ricorso di Casapound, ordinando a Facebook la riattivazione immediata della pagina chiusa lo scorso 9 settembre. A farlo sapere è lo stesso movimento in una nota, sottolineando come il social di Mark Zuckerberg dovrà effettuare anche un risarcimento di 15mila euro.

Nella sentenza il giudice Stefania Garrisi ha scritto che “Il ricorso va accolto e va ordinato a Facebook l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound”. Oltre alla riattivazione della pagina Facebook dovrà riaprire anche il profilo personale di Davide Di Stefano, dato che è l’amministratore.

Inoltre proprio nella sentenza diffusa da Casapound si legge che il tribunale di Roma ha fissato “la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso e ha condannato Facebook alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Associazione di promozione sociale CasaPound Italia e Davide Di Stefano, liquidate in complessivi 15mila euro, oltre spese generali ed accessori come per legge

Il giudice ha detto sostanzialmente che senza Facebook Casapound è fuori dalla politica:

Il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

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