Elezioni: le regole del Garante sulla propaganda

Le norme temporanee: call, sms, mail, dati ricavati dal web solo con il consenso. Liberi gli indirizzi delle liste elettorali e il materiale piccolo.
Le norme temporanee: call, sms, mail, dati ricavati dal web solo con il consenso. Liberi gli indirizzi delle liste elettorali e il materiale piccolo.

In vista delle prossime elezioni comunali e nella Regione Valle d’Aosta, il Garante per la privacy ha approvato un provvedimento contenente alcune semplificazioni per partiti politici e candidati, i quali in alcuni casi speciali sono temporaneamente esonerati dall’obbligo di informare i cittadini sull’uso dei dati che li riguardano. Comunicazione elettronica esclusa.

Il Garante ha rivolto in questi mesi la sua attenzione ai tanti aspetti del trattamento dati nell’ambito del rapporto azienda/cittadino – come nel caso degli ISP – e in quello pubblico.
Nel provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trovano inoltre conferma le regole già fissate in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini come gli indirizzi e i numeri di telefono.

Questo argomento è terribilmente delicato. Il trattamento dati, com’è noto, è regolato da dieci anni – proprio per rispondere ai nuovi scenari imposti dal Web – secondo determinate norme basate sul consenso informato. Nel caso di questo provvedimento del Garante, invece, si parla anche dei dati utilizzabili senza consenso. Ecco quali e come possono essere utilizzati.

Liste elettorali e iscrizioni: utilizzabili senza consenso

Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che intendono contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono usare anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (per esempio l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. I titolari di cariche elettive possono utilizzare i dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori, cioè la propaganda porta-a-porta o durante i comizi e i gazebo nelle piazze.

Comunicazione elettronica: previo consenso

È necessario il consenso dei cittadini per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax. Analogo discorso (questo è molto importante) nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum, social network o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Una espressione di qualunque tipo di un cittadino che potrebbe essere interpretata come un elemento di interesse per un target di propaganda politica non può portare all’utilizzo del dato senza il consenso del cittadino.

Obbligatorio, tra l’altro, è anche raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Archivi, anagrafe, liste istituzionali: altolà

Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali.

I cittadini devono essere informati

In generale, i cittadini devono essere sempre informati sull’uso che si fa dei loro dati. Partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possono tuttavia prescindere da questo obbligo di informativa sino al 31 agosto 2013 solo se i dati sono raccolti da registri ed elenchi pubblici, nonché se sono utilizzati per l’invio di materiale propagandistico di dimensioni così ridotte da non consentire di inserirvi una informativa, anche sintetica. Trascorso tale termine ai cittadini dovrà essere resa una idonea informativa entro il 31 ottobre 2013, altrimenti i dati dovranno essere cancellati.

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