La Partita IVA è obbligatoria in homepage

È recente una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che esplicita una volta per tutte l’obbligo per i siti web di imprese, enti o professioni di mostrare sulla homepage del sito di riferimento la Partita IVA dell’azienda. La risoluzione è datata 16 Maggio 2006 e recita: «[…] quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall’articolo 35, comma 1.»

Siccome il tutto ha lasciato aperti ancora alcuni spiragli interpretativi, abbiamo chiesto all’Avv. Elio Guarnaccia dello Studio Legale Giurdanella una ulteriore delucidazione. Quanto segue sembra sgrombrare il campo da ogni dubbio ulteriore:

«La questione è stata posta dalla Risoluzione del 16 maggio 2006 n. 60 dell’Agenzia delle Entrate, che tuttavia si è limitata a fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo appunto all’indicazione del numero partita Iva nel sito web.

La Partita Iva deve essere sempre visibile, come lo è, ad esempio, sulle fatture. È da escludersi la possibilità di nasconderla all’interno del codice html, in quanto la visibilità permanente prevista dalla legge non riguarda il codice html, ma la p. IVA stessa. L’obbligo si applica anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico. D’altro canto, qualora l’indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgono attività di e-commerce, non vi sarebbe stata ragione, al detto art. 35, comma 1, di qualificare il sito web come "eventuale
"”, posto che, in caso di commercio elettronico, l’esistenza di uno spazio web è necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività.

Quanto alla sanzione, la legge 472/1997 – che ha abrogato la sanzione prevista dal detto D.P.R. n. 633 del 1972 – nulla dice in merito: la legge prevede la violazione ma non la sanzione (cd. norma "imperfetta"). Nè, tanto meno, è possibile l’applicazione della sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) – "omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto" – in quanto l’art. 6, comma 5bis prevede esplicitamente che "non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione dell’imposta e sul versamento del tributo".

Pertanto, l’eventuale pregiudizio alle azioni di controllo dovrà essere verificato caso per caso, e tale verifica difficilmente potrà sfociare nell’irrogazione di una sanzione amministrativa

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti