Telefonia, no rimodulazioni nei primi sei mesi

Un nuovo disegno di legge punta ad imporre agli operatori l'obbligo di non porre in essere rimodulazioni prima di 6 mesi dall'adesione ad una tariffa.
Un nuovo disegno di legge punta ad imporre agli operatori l'obbligo di non porre in essere rimodulazioni prima di 6 mesi dall'adesione ad una tariffa.

Il problema delle rimodulazioni della telefonia è molto sentito in Italia. Esempi ce ne sono stati molti proprio di recente, con gli operatori che hanno avvisato i lori clienti che le loro tariffe sarebbero aumentate e non di poco. Un problema ancora più sentito dalla clientela quando questo ritocco tariffario arriva poco dopo aver sottoscritto una precisa tariffa. Un nuovo disegno di legge e precisamente il numero 1105, punta a voler risolvere questo problema.

L’obiettivo del disegno di legge, dunque, è quello di mettere un freno a questa pratica, facendo in modo che per almeno 6 mesi dalla sottoscrizione di una tariffa, questa non possa essere modificata. Proprio al riguardo, nelle giornate del 3 e del 4 luglio, TIM, Vodafone, Iliad, Wind Tre e Fastweb hanno partecipato al Senato ad un’audizione in cui hanno discusso anche di questa novità. Più nello specifico, il disegno di legge n. 1105, andrebbe a modificare il decreto legge del 31 Gennaio 2017 per garantire una maggiore trasparenza delle tariffe e dei prezzi degli operatori.

Le modifiche, infatti, non si limiterebbero solo a “bloccare” la tariffa per 6 mesi ma spingerebbero gli operatori ad offrire ai clienti informazioni più chiare e trasparenti sulle loro offerte.

Gli operatori si sono dimostrati aperti a queste proposte, tuttavia, trattandosi di un disegno di legge, il testo è suscettibile a modifiche sino a che non sarà approvato definitivamente.

In ogni caso, trattasi di una novità positiva che permetterebbe di evitare sgradevoli sorprese agli utenti.

Di seguito il testo del disegno di legge.

a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore »;

b) al comma 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o dall’utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1 »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2.1. Per “servizi ancillari di telefonia mobile” si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario ».

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