Garante Privacy, 600 mila euro di multa a Fastweb

Il Garante della Privacy ha erogato una sanzione di 600 mila euro all'operatore Fastweb per telemarketing aggressivo.
Il Garante della Privacy ha erogato una sanzione di 600 mila euro all'operatore Fastweb per telemarketing aggressivo.

Il Garante della Privacy ha erogato una multa a Fastweb di 600 mila euro per telemarketing aggressivo per, cioè, aver condotto campagne di telemarketing senza il consenso delle persone contattate e per aver adottato modalità di profilazione non corretta dei propri clienti. La decisione del Garante arriva a seguito ad una serie di violazioni già rilevate in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Nello specifico, a seguito di una serie di indagini, il Garante aveva accertato che i call center spesso contattavano clienti o potenziali clienti senza il loro consenso a ricevere proposte commerciali, chiamando più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing. Il Garante evidenzia, inoltre, che Fastweb aveva proceduto alla profilazione di alcune categorie di clienti senza aver prima acquisito il loro consenso informato e senza avere effettuato una notificazione completa al Garante stesso. L’Autorità ha rilevato anche altre criticità ed in particolare quelle relative allo scarso controllo posto in essere da Fastweb sulle pratiche di telemarketing aggressivo adottate dalla propria rete di vendita.

A seguito delle indagini, il Garante aveva contestato a Fastweb sia le violazioni relative all’informativa, al consenso e alla profilazione, sia l’ipotesi di maggiore gravità, in quanto commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensione. L’importo della multa è stato inizialmente quantificato in 150 mila euro tenendo conto della molteplicità delle condotte illecite commesse. La somma da pagare è stata poi quadruplicata dal Garante a 600 mila euro, in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio.

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