Facebook.it assegnato al social network
Facebook ha avuto la meglio sul cybersquatting: il dominio facebook.it sta infatti per essere riassegnato ai titolari del social network. Il precedente detentore, John Michael Preston, non ha presentato memoria difensiva in quanto irraggiungibile
Il ricorrente (Facebook) ha fatto notare che «il nome a dominio oggetto della contestazione corrisponde integralmente al segno distintivo sul quale essa vanta dei diritti di esclusiva, in virtù di un contratto di licenza prodotto agli atti». Inoltre si punta il dito alla controparte segnalando che «nessun diritto avrebbe il Resistente sul nome oggetto della procedura, considerando che esso non corrisponde a una sua ditta, denominazione, ragione sociale, né ha alcun collegamento con il marchio FACEBOOK». Quest’ultima indicazione giunge peraltro con una aggravante: «il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che nel momento in cui lo registrava, non poteva ignorare l’esistenza del relativo marchio, del quale parlavano tutti i mezzi di comunicazione sin dalla data di esplosione del fenomeno (primavera 2004) e, ancor prima, nella precedente fase sperimentale».
La parte resistente, invece, non ha portato acqua al proprio mulino: la consegna della raccomandata di notifica ha verificato come il domicilio di John Michael Preston fosse cambiato e che non fosse così possibile rintracciare il precedente detentore del dominio. Ogni scelta del CRDD, pertanto, è stata presa ascoltando una parte sola ed allineando la sentenza al teorema della stessa:
- identità e confondibilità del nome: «Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (facebook.it) sia identico al marchio comunitario n. 2483857 originariamente registrato a nome della società Sephora in data 13 giugno 2003 e successivamente ceduto alla Facebook, Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla Facebook UK Ltd.»;
- inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato: «Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome [...]. Il resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato»;
- registrazione e uso del nome a dominio in malafede: «Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Innanzitutto, elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro di un nome o di un indirizzo al quale l’assegnatario non risulta reperibile».
La sentenza è scritta. Facebook.it non è più nell’alveo del cybersquatting e presto il dominio reindirizzerà al noto social network già raggiungibile tramite Facebook.com.
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