Antitrust, multa da 80000 euro per eBay

50000 euro per eBay e 30000 euro per eBay Italia: è questa la decisione dell'Antitrust relativamente alle segnalazioni giunte per una promozione con cui eBay prometteva 3 inserzioni gratuite in offerta. In realtà non si trattava di gratis, ma di accredito
50000 euro per eBay e 30000 euro per eBay Italia: è questa la decisione dell'Antitrust relativamente alle segnalazioni giunte per una promozione con cui eBay prometteva 3 inserzioni gratuite in offerta. In realtà non si trattava di gratis, ma di accredito

«Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, nonché alla luce di alcune segnalazioni pervenute da parte di consumatori in data 27 novembre e 10 dicembre, acquisite agli atti del procedimento, è emerso che il comportamento posto in essere dalla società eBay Italia potrebbe integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. La condotta contestata consiste nella diffusione, nell’ottobre 2007, di alcuni messaggi pubblicitari inviati a mezzo e-mail e presenti sul sito internet www.eBay.it (di cui risulta intestataria eBay Italia). I predetti messaggi pubblicitari sono relativi alla promozione “Se non provi, non guadagni! Dal 18 al 22 ottobre metti in vendita gratis fino a 3 oggetti“. La promozione garantiva ai sottoscrittori la possibilità di mettere in vendita sul sito di eBay fino a tre oggetti gratuitamente, vale a dire senza pagare l’ordinaria “tariffa d’inserzione”». L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha descritto così la motivazione (pdf)che ha portato l’Antitrust ad indagare eBay, chiudendo peraltro la vertenza con una sentenza di colpevolezza nei confronti del gruppo.

L’offerta abilitava gli utenti ad una serie di inserzioni la cui tariffazione era sì confermata, ma per quest’ultima era preannunciato un riaccredito successivo che avrebbe permesso di recuperare la cifra spesa. Se agli effetti eBay può vantare una procedura che non apporta danno economico al cliente, tuttavia al centro dell’attenzione è stato posto il modus operandi adottato, sul quale l’Antitrust è stata chiamata a giudizio per valutare la bontà o meno del modo in cui l’offerta è stata proposta. L’autorità ha innanzitutto fatto notare che:

  • «l’ingannevolezza della pratica si rileva dalle modalità attuate dal professionista nella fase promozionale, laddove non viene portato chiaramente a conoscenza del consumatore medio il sistema di addebito/riaccredito della tariffa di inserzione;»
  • «la scorrettezza del comportamento contestato non può essere sanata dall’intervento correttivo che lo stesso professionista ammette di avere attuato, laddove dichiara che non ha più adoperato tale sistema di addebito/riaccredito, atteso che la condotta volta a rimuovere gli effetti di una pratica commerciale non è di per sè idonea ad escludere l’ingannevolezza del messaggio».

Ma soprattutto: «secondo un orientamento consolidato dell’Autorità, il concetto di gratuità e quello di rimborso non sono sinonimi né tanto meno possono essere considerati equivalenti dal punto di vista sostanziale, caratterizzandosi il primo per la totale mancanza di corrispettivo a fronte della prestazione ed il secondo per un esborso di danaro successivamente restituito. A tal fine giova evidenziare che, nell’elencare le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e che non devono essere omesse o presentate in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo».

Il Garante smonta una ad una le osservazioni di eBay, notando peraltro come la riassegnazione di un credito è comunque vincolata ad un utilizzo successivo (ed a pagamento) del servizio. Il che, ovviamente, non ha alcun nesso con la gratuità del servizio stesso, ma solo con il differimento della spesa ad una ulteriore interazione commerciale.

La sanzione inflitta distingue eBay da eBay Italia, considerandoli entrambi responsabili in qualità l’uno di attore principale dell’offerta e l’altro di riferimento evidente per l’utenza a cui l’offerta è stata recapitata («il messaggio in esame era redatto in lingua italiana, era chiaramente diretto ad un pubblico italiano e i solleciti di pagamento erano inviati a mezzo di un e-mail originato dall’Italia»). «Considerato pertanto il diverso apporto della due società alla realizzazione dell’illecito e le rispettive condizioni economiche desumibili dai fatturati, si ritiene di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria in 50.000 euro per eBay International AG e in 30.000 euro per eBay Italia S.r.l.».

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