L'incredibile ritorno dell'ammazza-blog

La norma ammazza-blog è tornata: il testo è stato riproposto pari pari nel dl Intercettazioni portato avanti dal Ministro della Giustizia Severino.
La norma ammazza-blog è tornata: il testo è stato riproposto pari pari nel dl Intercettazioni portato avanti dal Ministro della Giustizia Severino.

Inizia tutto dalle parole dell’on. Antonio Di Pietro, pubblicate dall’ANSA:

È grave che nella bozza sulle intercettazioni sia rispuntata l’odiosa norma ammazza blog, voluta già dal governo Berlusconi. Il web è un baluardo della democrazia, uno dei pochi spazi che consente ai cittadini di avere informazioni e di dire la propria. L’Italia dei Valori si batterà affinché sia rispettato l’articolo 21 della Costituzione.

La questione contro cui il leader dell’Italia dei Valori punta il dito è quella di una norma già bocciata dalla storia, già stralciata dopo la sollevazione popolare e già francobollata come antidemocratica, vetusta e fuori dai canoni odierni del concetto di libertà di espressione. Quel che è comparso nella bozza del dl Intercettazioni proposto dal ministro Severino, infatti, altro non è se non la riproposizione fedele di quanto già anzitempo portato avanti dalla bozza di decreto firmata dall’ex-ministro Angelino Alfano (ed aspramente osteggiato nel pubblico dibattito in virtù della parificazione tra qualsivoglia sito Web ed un giornale cartaceo, attribuendo sproporzionate responsabilità a quanti portano online la propria opinione e facendo pendere una Spada di Damocle sulla libertà di opinione – rappresentata dal timore di poter incorrere in pericolose sanzioni in virtù di una norma semplicemente mal strutturata e di conseguenza pericolosa).

Il confronto tra i due testi può essere facilmente visualizzato nel seguente parallelo.

Bozza Alfano Bozza Severino
28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

25. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono  apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di  accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento, »;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati  dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo  comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i  giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto  comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può  avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o  del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta»

La differenza tra i due testi è limitata a tre scarni dettagli:

  1. Se nella prima bozza il tutto è all’articolo 28, nella seconda bozza l’articolo di riferimento è il 25;
  2. Se nel primo testo si fa riferimento al testo unico della televisione, nel secondo si fa più esteso riferimento al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
  3. Nella bozza Severino al punto d) viene aggiunto quanto segue: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica». Che nulla cambia, e anzi aggiunge, rispetto alla regolamentazione del mondo online.

La norma che era stata denominata “ammazza-blog”, insomma, torna a far capolino nel dl Intercettazioni sperando di riuscire a farla franca dopo le polemiche dei mesi passati. Un tentativo deprecabile da parte di una qualche fonte anonima che ha tentato di inserire nel testo un principio già ampiamente discusso, bocciato e stralciato. La stessa Paola Severino, ministro della Giustizia del Governo Monti, dovrà qualche spiegazione per l’accaduto oltre ad un necessario impegno affinché l’articolo possa fuoriuscire dalla bozza.

Soltanto l’attenzione con cui la bozza è stata letta ed un immediato attivismo hanno consentito di identificare il problema, renderlo noto ed evidenziarne l’infida natura. Ed è con tutta evidenza in questo aspetto il lato peggiore della vicenda: il dibattito collettivo sul testo non è servito per impedire la riproposizione dello stesso medesimo testo in modo silente, a distanza di tempo, come nulla fosse successo. E tutto ciò senza che nessuno metta avanti un nome o un volto a sostegno del principio che tale intervento legislativo sembra voler imporre con ogni mezzo.

Con le parole di Fabio Chiusi:

Ora, le cose sono due: o c’è una precisa volontà politica, e allora (quel) qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di esprimerla apertamente (invece di infilare il comma di nascosto in una legge sulle intercettazioni); o questa volontà politica non c’è. E allora sarebbe il caso di mettere fine una volta per tutte a questo progetto di legge insensato, nocivo e retrogrado.

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