Europa: anche gli ebook si possono prestare

L’avvocato generale della Corte di giustizia sostiene che una licenza equivale a un libro cartaceo: può aprire la strada a un'armonia finora mancata.
L’avvocato generale della Corte di giustizia sostiene che una licenza equivale a un libro cartaceo: può aprire la strada a un'armonia finora mancata.

Discutendo di un caso proveniente dai Paesi bassi, l’avvocato generale Maciej Szpunar ha sostenuto un concetto che potrebbe cambiare il panorama normativo degli ebook in Europa. Secondo la Corte, l’evoluzione dei formati e supporti per la lettura impone una interpretazione più flessibile delle regole comunitarie che ad oggi separano nettamente un bene fisico come il libro da una licenza digitale come un ebook, perciò si dovrebbe poter prestare quest’ultimo esattamente come un libro cartaceo. Anche l’Iva dovrebbe essere la stessa.

La pronuncia della Corte parte da due premesse sul ruolo delle biblioteche e il nuovo contesto digitale. La biblioteca è definita una «creazione molto antica dell’umanità» che ha preceduto di vari secoli l’invenzione della carta e la comparsa del libro quale lo conosciamo oggi; così come essa ha saputo adeguarsi all’invenzione della stampa, da cui ha addirittura tratto vantaggio, e così del diritto d’autore, apparso qualche secolo dopo, questo adattamento riguarda anche Internet. Così scrive l’avvocato generale:

La comparsa dei libri digitali ha ampiamente modificato sia il settore dell’editoria che le abitudini dei lettori, e questo non è che l’inizio del processo. Infatti, sebbene il libro digitale non sia inteso a sostituire il libro cartaceo, ciò non toglie che, per alcune categorie di libri e su taluni mercati, il volume di vendite di libri digitali sia pari, o perfino superiore, a quello dei libri cartacei, e che alcuni libri siano pubblicati solo in formato digitale (…) Se le biblioteche non si adegueranno a tale evoluzione, rischiano di essere marginalizzate e di perdere la loro capacità di adempiere la funzione di diffusione della cultura che hanno svolto per millenni.

Noleggio e prestito di ebook

Il tema è piuttosto complesso. In Europa la direttiva sulla proprietà intellettuale risale al 2006 e Commissione e Parlamento sono ancora in pieno iter di riforma. In sostanza vige un modello che rende impossibile il prestito di un’opera digitale da privato a privato, per questo, ad esempio, il servizio Landing for Kindle – che consente di prestare il proprio ebook a un altro utente per 14 giorni – è implicitamente vietato o comunque complicato nel vecchio continente mentre negli Usa è molto utilizzato. Tuttavia, nella sua analisi, la Corte di giustizia arriva a una conclusione che è una parziale apertura sul prestito inteso come “cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico”.

Pubblico è il termine decisivo, perché l’avvocato generale supera l’idea della copia unica per unico lettore che spesso le biblioteche utilizzano. Anche nel caso della Vereniging Openbare Bibliotheken, associazione cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi che non hanno riscontrato nella legge olandese e nelle norme europee la possibilità di cedere in prestito libri digitali senza una pronuncia chiara, per cui hanno citato dinanzi al giudice la Stichting Leenrecht, fondazione preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo della deroga per il prestito pubblico.

In soldoni, le biblioteche pubbliche olandesi volevano una sentenza chiara che dicesse in primo luogo che il prestito di libri digitali rientra nel diritto europeo, che la messa a disposizione di libri digitali per un periodo illimitato costituisce una vendita ai sensi delle disposizioni sulla distribuzione e infine che il prestito di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche non costituisce una violazione dei diritti d’autore. La Corte ha dato loro ragione. Dunque? Prestito di ebook per tutti? Assolutamente no. Però avere scritto nero su bianco che la cessione in prestito di un ebook non comporta pregiudizialmente un danno per il diritto d’autore è un altro passo verso l’equiparazione ebook-libro cartaceo secondo il motto #unlibroèunlibro.

La questione fiscale

Restano in campo le questioni fiscali e politiche, finora difficili da ricomporre in seno al Consiglio europeo. Il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici, ha già fatto sapere che sarebbe d’accordo per un adeguamento dell’Iva per i libri in formato elettronico, magari non identica a quella al 4%, dunque l’aliquota unica – adottata in Italia per volontà del ministro Franceschini – sembra ancora un sogno. L’impegno è quello di arrivare entro la fine dell’anno ad una armonizzazione, incoraggiata sia dagli editori che dalle grandi piattaforme.

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