Il copyright non protegge le funzioni dei software

La Corte di Giustizia Europea dovrà esprimersi circa la possibilità di brevettare le funzionalità di un software. Ma il primo parere è negativo.
La Corte di Giustizia Europea dovrà esprimersi circa la possibilità di brevettare le funzionalità di un software. Ma il primo parere è negativo.

Si può tutelare un software in quanto prodotto di proprietà intellettuale, ma non si possono invece tutelare le funzioni a cui tale software è preposto. Si può tutelare un codice, ma non ciò che tale codice consente di fare. Si può tutelare un mezzo, ma non il fine.

A tale conclusione è giunto Yves Bot, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, il quale ha emesso un parere non vincolante relativo al caso SAS vs World Programing Ltd (WPL). L’accusa, infatti, contestava alla controparte la violazione di proprietà intellettuale sulla base della similitudine tra i prodotti oggetto della causa: pur non avendo avuto accesso al codice altrui, la WPL avrebbe infatti “scimmiottato” le funzionalità del software rivale e per questo motivo l’accusa di violazione di copyright è stata portata in tribunale.

La causa verrà passata al vaglio soltanto nel 2012, ma nel frattempo il parere dell’avv. generale Bot ha indicato una direzione precisa al processo: «se si accetta che le funzionalità di un programma per computer possano essere protette, ciò significherebbe rendere possibile un monopolio delle idee, a danno del progresso tecnologico e dello sviluppo industriale». Le idee, insomma, vanno considerato come un bene collettivo mentre la loro realizzazione va considerata un bene privato da tutelare e remunerare.

L’analisi dell’avv. Bot indica processi e algoritmi come elementi basilari della composizione di un’idea, ed in quanto tali sono da considerare condivisi ed universali. Il modo in cui un software mette assieme i pezzi ed armonizza il tutto, è invece qualcosa di originale, frutto di talento e creatività, e pertanto assoggettabile alle normative sul copyright. Si brevettano i testi, dunque, ma non le parole; si brevetta la musica, ma non le note; si brevetta un software, ma non i meccanismi elementari che sfrutta per portare l’utente da un interrogativo ad una risposta.

La stessa WPL non aveva fatto mistero del fatto che sua intenzione fosse espressamente quella di “copiare” le funzionalità del software della controparte: «gli stessi input danno origine agli stessi output», ma ciò non significa copiare un qualcosa di protetto. Il giudizio preliminare non si esprime invece in relazione a guide o manuali allegati, ove la copia di elementi può o meno essere giudicato in difetto: ogni stato può decidere a propria discrezione come applicare le norme esistenti.

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